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Volontariato e protezione civile: i rimborsi per le partecipazioni

L’agevolazione è fruibile anche come credito d’imposta. La procedura, le modalità e la modulistica da utilizzare sono riportate in una direttiva del presidente del Consiglio dei ministri

Pubblicata in Gazzetta ufficiale, con la serie generale n. 127 di ieri, 18 maggio 2020, la direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio, che riporta le modalità e le procedure da seguire per presentare le domande di rimborso da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, relative ai compensi corrisposti ai volontari autorizzati, in occasione delle attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

All’agevolazione, che volendo può essere fruita sotto la forma del credito d’imposta, hanno accesso anche i volontari lavoratori autonomi e/o liberi professionisti e le organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile, che possono inoltrare la domanda per il mancato guadagno giornaliero dovuto alla partecipazione alle suddette attività autorizzate. La definizione del calcolo giornaliero, specifica sempre la direttiva, deve essere stabilita dall’Agenzia delle entrate.

Il diritto al rimborso nasce con le indicazioni date dal codice della protezione civile (Dlgs n. 1/2018), che, tra l’altro, dispone sulla partecipazione dei cittadini (articolo 31) alle attività nel loro territorio e prevede la promozione della più ampia adesione del volontariato alle stesse attività (articolo 32). Quest’ultimo articolo dà anche le definizioni per la corretta identificazione del volontario e della sua partecipazione, attraverso gli enti del Terzo settore o le altre forme appositamente costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile. Il Codice all’articolo 39 elenca gli strumenti che possono consentire la partecipazione dei volontari e, in particolare, al comma 4 specifica che i datori di lavoro hanno diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario per il quale, cioè, è stata presentata nei termini, al dipartimento della Protezione civile, la richiesta di attivazione del volontariato e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici di legge per le esercitazioni di questa categoria.

I rimborsi, precisa lo stesso comma, possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge n. 189/2016.

Le organizzazioni di volontariato o i datori di lavoro hanno due anni di tempo, dalla conclusione dell’intervento o dell’attività, per inviare le richieste di rimborso.

I soggetti che scelgono di fruire del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, possono avvalersi del codice tributo 6898, da esporre in fase di compilazione nella colonna “importi a credito compensati”, come indicato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 55/E del 5 giugno 2019 (vedi articolo “Benefici fiscali ai datori di lavoro dei volontari della protezione civile”).

Le istanze di riconoscimento che vanno indirizzate al Dipartimento della protezione civile, dovranno essere compilate e presentate tramite Pec all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it, allegando:

Inoltre, la richiesta dovrà:

La modulistica e gli altri elementi informativi indispensabili per procedere all’istruttoria del riconoscimento del credito sono contenuti nell’allegato tecnico, che costituisce parte integrante della direttiva.

Fonte FiscoOggi.it

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