L’INPS, con il messaggio 30 luglio 2020, n. 2998, ha fornito alcuni chiarimenti alla luce delle novità normative introdotte in materia di Durc dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto Rilancio e dal decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76).
Il messaggio 10 agosto 2020, n. 3089 fornisce ulteriori precisazioni in ordine alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n. 190) sullo stato di emergenza connesso al rischio sanitario, previsto per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020, ora prorogato fino al 15 ottobre 2020. Il messaggio contiene anche indicazioni sulle disposizioni del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83.
Il prolungamento dello stato di emergenza non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato il termine del 29 ottobre 2020.
Pertanto, le richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge 77/2020, nonché quelle per le quali alla stessa data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, come modificato dal decreto ministeriale 23 febbraio 2016.
In particolare, sarà emesso un Durc online, nel caso in cui l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc online con validità prorogata. Sarà emesso, invece, un Documento Verifica di regolarità contributiva, qualora l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità, pur in presenza di un Durc online con validità prorogata.
Fonte INPS.it