Guida alla tredicesima mensilità di pensione e stipendio in busta paga: cosa fare se la gratifica di fine anno non arriva entro i termini di legge.
La tredicesima mensilità aggiuntiva di fine anno deve essere versata entro dicembre ai dipendenti e ai pensionati, calcolata in base alla retribuzione solare: è pari ad un dodicesimo di quanto corrisposto negli ultimi 12 mesi (se lavorati interamente o con accredito continuativo della pensione).
Vediamo a chi spetta la gratifica di fine anno, quando si deve ricevere per legge, come si calcola la tredicesima, in cosa si differenzia dallo stipendio o pensione e cosa fare se non arriva o si riceve in ritardo.
Tredicesima: a chi spetta e a quanto ammonta
La tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, part-time e full-time, domestici come colf e badanti e pensionati. Non spetta invece a collaboratori e parasubordinati.
Si differenzia dallo stipendio netto per i seguenti elementi: l’importo è differente, dovendo sottrarre dal calcolo i contributi previdenziali e fiscali; sul rateo non spettano le detrazioni per lavoro dipendente.
Come si calcola la tredicesima?
L’importo della tredicesima dipende dall’ammontare dello stipendio e dal numero di mensilità lavorate nell’ultimo anno. Come base di calcolo si utilizzano le retribuzioni lorde, dalle quali calcolare il netto spettante in base alla tassazione cui si è soggetti. Si tratta di voci che sono riportate in busta paga.
Per conoscere l’importo della tredicesima mensilità è necessario effettuare il seguente calcolo:
- (retribuzione lorda mensile * numero di mesi lavorati) /12
- importo ottenuto – ritenute fiscali e previdenziali.
Cose da sapere sul calcolo della tredicesima
- La retribuzione lorda mensile deve tenere conto di tutti gli elementi che si aggiungono alla retribuzione base (scatti d’anzianità, indennità etc.);
- per mesi di lavoro si intendono quelli in cui il rapporto di lavoro si è svolto per almeno 15 giorni, diversamente non vengono conteggiati;
- vengono inseriti nel computo della tredicesima anche i giorni legati ad assenze per ferie, malattia, infortuni, maternità, congedo matrimoniale, cassa integrazione, riposo giornaliero per allattamento, permessi retribuiti, festività, donazione del sangue, e permessi previsti dalla Legge n. 104/1992;
- non si matura la tredicesima in caso di lavoro straordinario diurno e/o notturno, indennità per ferie non godute, aspettativa non retribuita, congedo parentale, sciopero e assenze ingiustificate o non retribuite;
- per i neo-assunti o per lavoratori di breve durata si prende come base di calcolo quanto versato nell’anno solare anche se inferiore a 12 mensilità.
Quando si prende la tredicesima? Calendario e regole
La tredicesima matura mensilmente ma viene corrisposta in un’unica soluzione a fine anno. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima maturata sino a quel momento deve essere liquidata insieme alle altre spettanze di fine rapporto, come ferie, permessi non goduti, TFR e così via.
Per il resto, le date variano a seconda della categoria.
- I pensionati percepiscono la tredicesima INPS con il cedolino di dicembre.
- Ai dipendenti pubblici la tredicesima viene invece erogata lo stesso giorno di dicembre previsto per il pagamento dello stipendio del mese precedente. Ci sono casi in cui, però, è prevista la tredicesima in anticipo per gli Statali.
- Per l’accreditamento di tale gratifica economica ai dipendenti privati si tiene conto di quanto stabilito dai singoli CCNL, che solitamente prevedono come tempi di erogazione le festività natalizie.
Viene comunque lasciata la possibilità all’azienda di erogare la mensilità aggiuntiva in anticipo rispetto alla scadenza del Contratto Collettivo sulla base di un apposito contratto aziendale o per prassi.
Tredicesima non pagata: cosa fare?
Se il datore di lavoro non versa nei tempi la tredicesima mensilità, quello che consigliamo di fare è in primo luogo verificare di rientrare nei casi in cui spetta tale gratifica economica. Vi sono infatti periodi di assenza dal lavoro durante i quali la tredicesima non matura:
- aspettativa non retribuita;
- congedo parentale facoltativo;
- astensione per malattia del figlio;
- periodi di malattia oltre il periodo di comporto;
- permessi non retribuiti.
- lavoro effettivo annuo inferiori a 15 giorni in un mese.
Se il datore di lavoro è invece inadempiente, il lavoratore potrà far valere il suo diritto a ricevere l’importo non corrisposto. Solitamente si procede prima con un sollecito. Per farlo in modo formale i lavoratori possono rivolgersi a un sindacato o alle associazioni rappresentative del settore.
In questo contesto appare utile ricordare che:
- il diritto a percepire la tredicesima si prescrive in tre anni (termine di prescrizione presuntiva);
- il datore di lavoro che non rispetta la scadenza del contratto collettivo si espone al rischio di non avere diritto alle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate.
Fonte PMI.it