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Studenti e lavoratori equiparati: numero massimo per corsi sicurezza

Nell’Interpello n. 8/2024 la Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro è tornata a pronunciarsi sul tema della formazione, in particolare per quanto riguarda il numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta all’interpello n. 8 del 12 dicembre 2024, riguardo la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari aventi le caratteristiche stringenti precedentemente descritte, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’Ateneo si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici”.

La Commissione per gli Interpelli ha ribadito che, allo stato della normativa attuale, per quanto concerne il numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

A tal proposito si definisce lavoratore equiparato:

Fonte IPSOA.it

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