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Sospensione versamenti quota a carico lavoratori: chiarimenti

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Con il messaggio 25 marzo 2020, n. 1373 l’INPS adegua e precisa le indicazioni contenute nella circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37.

La circolare fornisce indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

L’aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19 ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di riponderare il parere precedentemente espresso relativamente all’obbligo di riversamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dalle stesse disposizioni.

In particolare, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 9/2020 deve essere interpretata in modo restrittivo.

Pertanto, la sospensione dei versamenti contributivi comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, in entrambi i casi senza applicazione di sanzioni e interessi.

È sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione (ex articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e s.m.i.), notificati prima dell’inizio dell’emergenza, laddove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (decreto-legge 9/2020 e decreto-legge 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.

Fonte INPS.it