La circolare INPS 13 novembre 2020, n. 129 sostituisce quella del 12 novembre 2020, n. 128 e fornisce informazioni sulle novità relative alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
Sospensione dei versamenti contributivi
Per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, si precisa che la sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese, riferita alla rateizzazione dei versamenti sospesi.
Destinatari della sospensione dei versamenti
Sono destinatari della sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’INPS, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio nazionale, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto-legge 149/2020.
Sono destinatari della sospensione anche i datori di lavoro privati la cui unità operativa o produttiva è collocata nelle cosiddette “zone rosse”. L’attività prevalente, anche in questo caso, deve essere una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge 149/2020.
Entrambi gli allegati sono consultabili nella circolare.
L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle regioni e delle province autonome, rispetto alle zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.
Ripresa dei versamenti sospesi
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Fonte INPS.it