Ebinforma – Ente Bilaterale Nazionale

Smart working: regole, diritti e procedure. Con le novità del DDL Lavoro

Il DDL Lavoro interviene in materia di smart working. In particolare, chiarisce che la comunicazione del datore di lavoro deve essere presentata per via telematica al Ministero del Lavoro, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo di smart working oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

In materia di smart working, a partire da aprile di quest’anno è venuto meno il regime di diritti previsti per i lavoratori fragili o genitori di figli under 14 ed è tornata pienamente applicabile la normativa ordinaria stabilita dalla legge n. 81/2017, che prevede l’obbligo di redazione dell’accordo individuale ed effettuazione delle comunicazioni tramite il portale Servizi Lavoro, entro i 5 giorni successivi dall’inizio della prestazione da remoto o dall’ultimo giorno comunicato, per la proroga, indicando i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Il disegno di legge lavoro, già approvato dalla Camera dei Deputati, interviene anche in questo ambito.

Diritti e priorità di accesso allo smart working

In caso di attivazione, a livello aziendale, di forme di lavoro agile, occorre rispettare il diritto di priorità che la legge garantisce alle seguenti categorie di soggetti:

Accordo individuale

L’accordo individuale, redatto in forma scritta ai fini della prova e della regolarità amministrativa, disciplina (

art. 19, comma 1, legge n. 81/2017):

L’accordo può essere stipulato (art. 19, comma 2, legge n. 81/2017) a tempo indeterminato o determinato.

In caso di accordo a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso, con un preavviso minimo di 30 giorni. Il termine per il datore di lavoro è pari a minimo 90 giorni in caso di lavoratore disabile.

Nell’ipotesi di “giustificato motivo”, le parti possono recedere anzitempo in caso di accordo a termine oppure senza rispettare i termini di preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato. L’accordo individuale, inoltre, può, tuttavia, riportare requisiti, criteri di scelta, limitazioni, divieti, per la collocazione spaziale della prestazione, in relazione a specifiche esigenze di salute e sicurezza o riservatezza dei dati trattati.

È necessario, in ogni caso, rispettare il riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24 ore) e settimanale (almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni), come anche le pause specifiche per i videoterminalisti (15 minuti ogni 2 ore di lavoro).

Proprio in materia di sicurezza e salute del lavoro, è obbligatoria la redazione di una specifica informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, da consegnare al lavoratore e al RLS con cadenza almeno annuale.

Novità del DDL Lavoro per lo smart working

Il DDL Lavoro, in corso di approvazione in Parlamento, introduce, nell’ambito del contratto ibrido a causa mista, la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita IVA, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.

In tema di smart working, si specifica che i datori di lavoro dovranno comunicare al Ministero del Lavoro i nomi dei lavoratori e la durata del periodo di smartworking entro 5 giorni dalla data di inizio oppure entro 5 giorni dall’avvenuta modifica o cessazione del periodo di lavoro da remoto.

Fonte IPSOA.it

Exit mobile version