Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia, delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma.
I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione, originariamente circoscritta al 2017 e al 2018, erano stati prolungati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nello specifico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali era stato esteso anche ai periodi di imposta 2019 e 2020.
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto una ulteriore estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione. In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto anche per i periodi di imposta 2021 e 2022.
Le agevolazioni possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il messaggio 12 ottobre 2020, n. 3674 fornisce tutte le indicazioni.
Fonte INPS.it