Home News Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: tutte le novità per le...

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: tutte le novità per le imprese

11
0

Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), in vigore dal 12 gennaio, introduce modifiche ed integrazioni al Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novelle riguardano in particolar modo l’introduzione di una relazione annuale a cura del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, i componenti della Commissione interpelli, la sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente, i requisiti per mantenere l’iscrizione nell’elenco dei medici competenti e le attività svolte in locali definiti sotterranei e semi-sotterranei.

È in vigore dal 12 gennaio 2025 il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), che apporta alcune modifiche ed integrazioni al Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Di seguito vengono analizzate le principali novità.

Composizione della Commissione interpelli e Relazione annuale sullo stato della sicurezza

All’interno del Capo II del D.Lgs. n. 81/08 dedicato al “Sistema istituzionale”, si vede modificare l’art. 12 sulla Commissione Interpelli e introdurre l’art. 14-bis avente ad oggetto la “Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La Commissione Interpelli ha l’importante compito di rispondere ai quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza. Essa è istituita presso il Ministero del lavoro e delle p.s. ed è composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e p.s., da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Viene specificato, tra le novità, che almeno la metà di tali membri per ciascuna provenienza abbiano un profilo professionale giuridico.

La Relazione annuale, invece, risulta una novella assoluta. Infatti, il Ministro del lavoro, entro il 30 aprile di ogni anno, avrà il compito di comunicare alle Camere in merito allo stato della sicurezza negli ambienti di lavoro per l’anno trascorso, agli interventi da adottare volti a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza, nonché sugli importanti orientamenti e programmi che intende adottare il Governo durante l’anno corrente.

Medico competente: requisiti formativi e sorveglianza sanitaria

Nell’ambito del Capo III del D.Lgs. n. 81/08 in ordine alla “Gestione della prevenzione dei luoghi di lavoro”, particolare attenzione viene dedicata alla Sezione V “Sorveglianza sanitaria”, modificando gli articoli 38 e 41.

Le disposizioni inserite all’interno del provvedimento sono rivolte a verificare il mantenimento dei requisiti da parte del medico competente in merito alla formazione continua nell’ambito della medicina del lavoro e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tale verifica deve avvenire da parte del Ministero della salute tramite i dati registrati all’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina. Il mantenimento di tali requisiti permette infatti ai medici di rimanere all’interno dell’elenco nazionale dei medici competenti consultabile dal sito stesso del Ministero della salute e suddiviso per regioni e province autonome.

Sulle visite mediche viene integrata in un’unica voce (art. 41, comma 2, lett. a) la “visita medica preventiva anche in fase preassuntiva”, riprendendo quanto già era stato indicato a seguito delle diverse modifiche subite nel corso degli anni dai commi 2 e 3 dell’art. 41. Viene eliminata inoltre la possibilità di procedere alle visite mediche preventive ad opera di dipartimenti di prevenzione delle Asl: rimangono, pertanto, una prerogativa esclusiva del medico competente tutte le diverse tipologie di visite mediche svolte per adempiere agli obblighi di sorveglianza sanitaria.

Importante integrazione viene prevista in ordine alle visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, nel caso di assenza da parte del lavoratore per motivi di salute superiore ai 60 giorni. In questo caso, il medico competente può (e deve) rilasciare il giudizio di idoneità alla specifica mansione anche senza procedere alla visita medica, se non la ritiene necessaria. Per cui, il datore di lavoro deve avvisare preventivamente il medico competente del rientro di un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria assente da oltre sessanta giorni, per valutare, caso per caso, le modalità applicative delle nuove disposizioni.

Ulteriore integrazione della legge n. 203/2024 segue le orme già ben delineate in merito alla “continuità” della sorveglianza sanitaria tra datori di lavoro e medici competenti precedenti rispetto agli attuali. Infatti, è previsto che il medico competente nel prescrivere accertamenti sanitari al lavoratore in fase di visita medica preventiva, tiene conto degli esami clinici e biologici e delle indagini diagnostiche già effettuati in precedenza e risultanti dalla copia della cartella sanitaria a sue mani, in modo tale da evitare il ripetersi di esami o indagini non necessari per il rilascio dell’idoneità alla specifica mansione.

Attività svolte in locali definiti sotterranei o semi sotterranei

Sono tecnicamente locali sotterranei quelle parti di edificio il cui soffitto si trovi ad una quota (altezza) inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio stesso, mentre sono locali semi-sotterranei quelli il cui pavimento si trovi ad una quota (o parte di essa) inferiore a quello del terreno posto in aderenza all’edificio stesso ed il cui soffitto si trovi ad una quota (livello) superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio stesso.

Prima delle modifiche legislative del dicembre 2024 era possibile svolgere attività lavorative in tali ambienti di lavoro esclusivamente quando ricorressero esigenze tecniche, mentre da gennaio 2025 è possibile utilizzare tali locali sotterranei o semi-sotterranei nel caso in cui le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi. È comunque sempre obbligatorio rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro stabiliti dall’attuale normativa in vigore a tutela della salute e sicurezza, compresi il rispetto dei parametri di aerazione, illuminazione e microclima.

Nel caso vengano svolte attività in tali ambienti, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicarlo tramite PEC all’ufficio territorialmente competente dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro). Trascorsi trenta giorni dall’invio della mail PEC, i locali possono essere adibiti ad attività lavorativa, mentre nel caso l’INL richiedesse ulteriore documentazione, l’utilizzo dei locali viene consentito trascorsi trenta giorni dalla mail contenente le ulteriori informazioni richieste dall’organo di vigilanza, salvo divieto da parte dello stesso.

Si rimane in attesa di circolare esplicativa INL sulla documentazione obbligatoria che sarà necessario allegare alla PEC, attestante i requisiti di idoneità.

Altre prescrizioni

Alcune modifiche risultano più formali che sostanziali. In particolare, la correzione inerente al riferimento dell’Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni sulle condizioni e modalità per gli accertamenti della tossicodipendenza e dell’uso di alcool che dovrebbe essere emanato, secondo le modifiche attuate, entro il 31 dicembre 2024 (termine oramai anche questo disatteso).

Viene da ultimo modificato il riferimento all’organo a cui proporre i ricorsi avverso i giudizi di idoneità emessi dal medico competente entro trenta giorni, passando dall’organo di vigilanza all’azienda sanitaria locale, territorialmente competente.

Fonte IPSOA.it