I datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, sono tenuti al calcolo e al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR entro il 16 dicembre.
Il 16 dicembre 2024, i datori di lavoro in qualità di sostituti di imposta sono tenuti al calcolo e del versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR; per tali soggetti, è necessario andare a determinare l’ammontare del dovuto optando tra un metodo storico ovvero con un metodo presunto.
La rivalutazione del TFR e l’origine dell’imposta sostitutiva
Lo sfasamento tra il momento della maturazione e quello dell’effettiva percezione della somma fa sorgere in capo a colui che lo detiene (il datore di lavoro ovvero il Fondo Tesoreria) di riconoscere un importo aggiuntivo a titolo di rivalutazione.
La disciplina della rivalutazione è prevista dal 4° e 5° comma dell’art. 2120 cc ai sensi del quale:
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Imposta sostitutiva della rivalutazione TFR
Una volta effettuata la rivalutazione (alla fine dell’anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro), il sostituto d’imposta deve calcolare l’imposta sostitutiva del 17%.
La rivalutazione del TFR, infatti, costituisce imponibile fiscale.
Con le modifiche al regime di tassazione introdotte dall’art. 11, co. 3, D.Lgs. n. 47/00, a partire dall’anno 2001, la rivalutazione del TFR è assoggettata ad un’imposta sostitutiva nella misura dell’17%.
Tale imposta va imputata a decremento del fondo TFR.
I sostituti d’imposta, secondo quanto previsto dal co. 4, art. 11, D.Lgs. n. 47/00, nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni, sono tenuti a versare un acconto dell’imposta sostitutiva, calcolato
- sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno, entro il 16 dicembre di ogni anno;
- in alternativa l’acconto può essere determinato presuntivamente, con riferimento al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.
Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere per ciascun anno la modalità di calcolo dell’acconto che ritiene più conveniente.
Metodo storico
L’applicazione del metodo storico comporta il versamento del 90% della rivalutazione versata nell’anno precedente, intesa come somma degli importi indicati con i codici 1712 + 1713 e versati in data 16 dicembre A.P. e 16 febbraio a.c..
Questo indipendentemente dalle cessazioni intervenute nell’anno in corso, che verranno ovviamente regolate in sede di saldo.
Metodo presuntivo
Per determinare l’importo dell’acconto dell’imposta sostitutiva con il metodo presuntivo occorre prendere il fondo TFR accantonato al 31 dicembre a.p., relativo ai dipendenti in forza al 30 novembre a.c., moltiplicarlo per l’indice Istat vigente nel mese di dicembre e moltiplicarlo per il 90%.
Ottenuta così la base imponibile si deve applicare a questo risultato l’aliquota prevista, pari al’17%.
All’importo ottenuto in precedenza occorre però aggiungere il 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni del TFR erogate ai cessati in corso d’anno dal 1° gennaio al 30 novembre a.c.
Il metodo presuntivo, pertanto, tiene in considerazione le cessazioni avvenute in corso d’anno e conviene pertanto se nel corso dell’anno corrente sono intervenute riduzioni significative del numero dei dipendenti o riduzioni del TFR accantonato, dovute alla cessazione di dipendenti con un fondo di importo considerevole (ad esempio per anzianità elevate).
Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se intervenuta in corso d’anno, e va imputata ad incremento del fondo TFR accantonato.
Compensazioni e codici tributo
All’imposta dovuta in acconto, si applicano le disposizioni del capo III, D.Lgs. n.241/97, che consentono la compensazione con altre imposte o contributi e in tutti i casi in cui il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto.
Il codice tributo è 1712.
Imposta sostitutiva e soggetti non sostituti di imposta
Se il TFR è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all’intero TFR percepito dovrà essere versata dal percettore del TFR in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il TFR è stato percepito.
Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se intervenuta in corso d’anno, e va imputata ad incremento del fondo TFR accantonato.
Imposta sostitutiva e TFR a previdenza complementare o fondo tesoreria INPS
Il TFR versato alla previdenza complementare non deve essere oggetto di rivalutazione, mentre il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento deve essere imputato dal datore di lavoro alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all’imposta sostitutiva.
L’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva, relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia della quota maturata presso il Fondo di Tesoreria, dovranno essere effettuati dal datore di lavoro, che provvederà poi a conguagliare l’importo versato, relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria INPS, nella denuncia contributiva Uniemens, compensando il credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con il debito contributivo. In questi casi il costo della rivalutazione non è a carico del datore di lavoro, ma dell’INPS.
Fonte IPSOA.it