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Rinuncia a Quota 103 e alla pensione anticipata: come cambia il Bonus Maroni per il 2025

Il disegno di legge di Bilancio 2025 conferma il Bonus Maroni anche per il 2025 con delle novità. In particolare, spetterà non solo ai lavoratori dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione anticipata flessibile Quota 103 nel corso del prossimo anno, ma anche a coloro che perfezioneranno i requisiti contributivi per la pensione anticipata ordinaria. Inoltre, il DDL di Bilancio prevede un trattamento fiscale più favorevole rispetto all’attuale versione dell’incentivo.

Resterà in piedi anche per il 2025, ampliato, il Bonus Maroni. L’incentivo per il trattenimento in servizio, previsto per la prima volta dall’art. 1 co. 286 della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), risulta difatti riconfermato dal disegno di legge di Bilancio 2025, ma con destinatari ulteriori rispetto alla platea originaria e con un trattamento fiscale più favorevole.

Beneficiari

Il beneficio, nel dettaglio, spetterà non solo ai lavoratori dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione anticipata flessibile Quota 103 (art. 14.1 D.L. n. 4/2019) nel corso del prossimo anno, ma anche a coloro che perfezioneranno i requisiti contributivi per la pensione anticipata ordinaria (art. 24 co. 10 D.L. n. 201/2011).

Ricordiamo che per raggiungere il pensionamento con Quota 103 sono necessari 62 anni di età e 41 anni di contributi, da maturarsi, in base alla nuova Manovra, entro il 31 dicembre 2025.

La pensione anticipata ordinaria si raggiunge invece con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, con l’attesa, nella generalità dei casi, di 3 mesi di finestra: al contrario della pensione anticipata flessibile, non è previsto un termine massimo entro cui maturare i requisiti, in quanto il pensionamento anticipato è un trattamento strutturale, previsto in via permanente e non sperimentale.

Come funziona l’incentivo

Il Bonus Maroni, anche per il 2025, continuerà a consistere nella rinuncia, da parte del lavoratore subordinato, alla trattenuta e al corrispondente versamento dei contributi pensionistici a proprio carico, al fine di ricevere direttamente in busta paga la somma corrispondente, innalzando così la retribuzione netta.

Questa rinuncia può essere attivata dai lavoratori iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria Inps e le gestioni sostitutive ed esclusive (compresi i dipendenti pubblici), nonché presso la gestione Separata.

La rinuncia, che può essere attivata una sola volta, riguarda solo i contributi pensionistici da accreditarsi successivamente alla data di decorrenza teorica della pensione e, comunque, posteriormente alla data della richiesta.

L’adesione a questa particolare opzione cessa al conseguimento di una qualsiasi tipologia di pensione diretta, al compimento dell’età pensionabile per il trattamento di vecchiaia ordinario (67 anni sino al 31 dicembre 2026), o laddove il lavoratore decida di non avvalersi più della facoltà.

Trattamento fiscale

Il Ddl di Bilancio 2025 prevede un trattamento fiscale più favorevole rispetto all’attuale “versione” dell’incentivo. Ad oggi, le somme che restano in busta paga a titolo di esonero contributivo concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, quindi ad alzare l’imponibile fiscale.

In base alla nuova Manovra, invece, tali somme non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51 co.2 lett. i-bis TUIR), in parole semplici non saranno tassate.

Datori di lavoro

In relazione ai datori di lavoro, resterà valido quanto chiarito dall’INPS, attraverso la circolare n. 82/2023: in seguito alla rinuncia al versamento dei contributi da parte del lavoratore, sorge l’esenzione dal pagamento dei contributi che sarebbero stati a carico del dipendente, ma permane l’obbligo di pagamento della quota di contribuzione a carico dell’azienda.

L’incentivo, non offrendo benefici diretti ai datori di lavoro, non necessita dell’emissione del DURC regolare. Inoltre, non rientrando tra gli incentivi occupazionali, non deve sottostare alle disposizioni in materia, tra cui l’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

La circolare INPS ha anche delineato come l’incentivo interagisca con altri benefici contributivi: nello specifico, in merito all’esonero parziale dai contributi IVS a carico del lavoratore, come definito dai relativi articoli della L. 197/2022 e del DL 48/2023, il Bonus Maroni è ridotto di conseguenza, operando soltanto sulla quota contributiva residua.

Effetti sulla pensione

Gli effetti del Bonus Maroni sull’importo della futura pensione del lavoratore non sono e continueranno a non risultare insignificanti. Rinunciando ai contributi IVS a proprio carico, il lavoratore vede infatti diminuire l’aliquota relativa al finanziamento e al calcolo della propria quota contributiva di pensione.

A tal proposito, pur non sussistendo cambiamenti nella retribuzione utilizzata per determinare le quote retributive della pensione, con riferimento alla quota di pensione calcolata con sistema contributivo si riscontrano penalizzazioni: il montante individuale dei contributi deve essere difatti determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella sola percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

In parole semplici, il minor versamento di contributi si traduce in una quota di pensione più bassa rispetto a quella che sarebbe spettata in assenza dell’adesione al bonus per il trattenimento in servizio. Le conseguenze, che risultano sicuramente più rilevanti per i lavoratori con retribuzioni maggiormente elevate, devono comunque essere valutate caso per caso.

Fonte IPSOA.it

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