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Ricercatori rientrati prima del 2020, le regole per il regime di favore

Versamento in un’unica soluzione, del 5 o del 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione

I docenti e i ricercatori italiani che sono stati iscritti all’Aire o i cittadini Ue trasferiti in Italia prima dell’anno 2020 che risultano beneficiari delle agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli (che prevedono l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo di una parte degli emolumenti percepiti), possono esercitare l’opzione per la misura di favore mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. A stabilirlo un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 marzo 2022.

Nel dettaglio l’opzione è esercitata versando:

I beneficiari dovranno eseguire il versamento tramite F24 con l’apposito codice tributo di prossima emanazione. L’adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se tale periodo è terminato il 31 dicembre 2021, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento odierno.

Per i lavoratori l’applicazione del beneficio avviene tramite richiesta diretta al datore di lavoro per i lavoratori autonomi, invece, l’opzione per l’agevolazione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.

Fonte FiscoOggi.it

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