Con la circolare n. 34 dell’11 settembre 2020 sono forniti chiarimenti interpretativi sul giudizio del medico competente o del servizio di prevenzione dell’Asl e sul progetto di reinserimento.
Le circolari n. 51 del 30 dicembre 2016 e n. 30 del 25 luglio 2017 individuano, quale atto preliminare all’avvio del procedimento di definizione dei progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, il giudizio formulato dal medico competente o dal servizio di prevenzione dell’Asl da cui risulti l’idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l’inidoneità temporanea o permanente del lavoratore.
Nella prassi è emerso che il giudizio espresso dal medico competente o dal servizio di prevenzione dell’Asl è stato interpretato come presupposto imprescindibile ai fini dell’erogazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa, ritardando l’adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro.
Per tale motivo, con la circolare n. 34 dell’11 settembre 2020 si chiarisce che qualora il giudizio del servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso ovvero qualora il giudizio del medico competente o del predetto servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, lo stesso non può costituire elemento ostativo alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo, ferma restando la necessità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro.
Qualora, invece, il medico competente o il servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio rappresenta un imprescindibile elemento di valutazione ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.
Approfondimenti:
Circolare Inail n. 34 del 11 settembre 2020
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n. 30 e 26 febbraio 2019, n. 6. Valutazione delle limitazioni funzionali e individuazione degli interventi. Chiarimenti interpretativi.
Circolare Inail n. 30 del 25 luglio 2017
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 166. Inserimento in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Circolare Inail n. 51 del 30 dicembre 2016
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166.
Fonte INAIL.it