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Reddito di Emergenza: la domanda per una ulteriore mensilità

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Il Reddito di emergenza (Rem), è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il termine di presentazione delle domande di Reddito di emergenza è stato già prorogato al 31 luglio 2020 dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 (circolare INPS 3 giugno 2020, n. 69), in deroga a quanto stabilito dal decreto Rilancio, che aveva fissato la scadenza al 30 giugno 2020.

Il decreto14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem che verrà erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio.

La circolare INPS 11 settembre 2020, n.102 informa che dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, si può presentare domanda attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’INPS.

La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

La circolare illustra, inoltre, i nuovi aspetti normativi della misura, i requisiti per l’accesso, gli esempi di calcolo del valore mensile del Rem in relazione alla composizione del nucleo familiare e i suoi rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Fonte INPS.it