L’articolo 34, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020, la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS.
Con la circolare INPS 4 aprile 2020, n. 50, l’Istituto fornisce i primi chiarimenti e rende noto che restano sospesi fino al 1° giugno 2020 i termini di decadenza per la presentazione delle seguenti domande:
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci (termine del 1° marzo 2020);
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’APE Sociale (termine del 31 marzo 2020);
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto (termine del 31 marzo 2020);
- riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti (termine del 1° maggio 2020);
- pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria;
- conferma dell’assegno ordinario di invalidità.
Sono sospesi, inoltre, i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia e i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini dei Trattamenti di Fine Servizio ( TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR).
Fonte INPS.it