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Permessi e congedi per genitori lavoratori: come gestirli in busta paga

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In occasione del mese di settembre i datori di lavoro si trovano a dover gestire in busta paga la retribuzione e le indennità spettanti ai propri dipendenti per le ore di permesso richieste e fruite in coincidenza con i periodi di inserimento a scuola dei propri figli. Ci sono, infatti, varie possibilità alternative tra le quali i dipendenti possono scegliere, a cui corrispondono modalità diverse di calcolo della retribuzione e elaborazione del cedolino paga.

Settembre è tempo di rientro a scuola ma anche di nuovi inserimenti negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia o alle primarie. Momenti delicati per i bimbi nei quali è essenziale la presenza dei genitori. Per queste esigenze i lavoratori subordinati hanno a disposizione una serie di permessi e congedi che possono essere utilizzati per organizzare i tempi di assenza dal lavoro che dovessero rendersi necessari in questi periodi di particolare rilevanza in termini di work life balance.

Vediamo di seguito quali sono e come devono essere gestiti dai datori di lavoro.

Congedo parentale ad ore

Il congedo parentale è tra le misure meglio indennizzate che si adattano alle esigenze dei neogenitori che lavorano, potendo essere articolato in mesi, giorni o anche ore fino al raggiungimento della durata di 10 mesi complessivi da ripartire tra i genitori, che possono fruirne entro i primi 12 anni di vita del figlio (art. 1, comma 179, della legge n. 213/2023).

Occorre però fare attenzione ai tempi di preavviso obbligatori: la domanda di fruizione del congedo parentale deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria) ma molti contratti collettivi hanno ampliato i termini di preavviso fino anche a 15 giorni prima della effettiva assenza, al fine di favorire l’esigenza organizzativa rappresentata dai datori di lavoro.

N.B. La durata del congedo complessivamente spettante aumenta fino a 11 mesi se il padre lavoratore ne usufruisce per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 7 mesi di cui almeno tre mesi continuativi. La durata, in caso di parto gemellare, raddoppia.

Con riferimento ai congedi di maternità conclusi nel 2024 i primi due mesi di congedo fruiti sono indennizzati all’80% per poi scendere al 30% (INPS, circolare n. 45 del 16 maggio 2023 e n. 57 del 18 aprile 2024) della retribuzione media globale di riferimento. Ciò vale per un periodo massimo di:

  • 3 mesi per il padre;
  • 3 mesi per la madre;
  • 3 mesi alternativi tra madre e padre;
  • 9 mesi per il genitore solo.

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Il limite massimo di fruizione oraria è in ogni caso costituito dalla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

N.B. Non è possibile fruire nella stessa giornata di congedi parentali a ore per figli diversi nè utilizzare un congedo a ore nei giorni di riposo per allattamento (artt. 39-40 D.Lgs. n. 151/2001) anche se riferiti ad un altro figlio, anche se disabile.

Permessi giornalieri lavoratrici madri

Le madri lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore per l’allattamento sono previsti due periodi di riposo di un’ora fino al compimento di un anno di vita del proprio figlio (di mezz’ora l’uno se la madre fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa). Le due ore di permesso possono essere usufruite consecutivamente, ad esempio uscendo prima da lavoro, oppure spezzate, ad esempio 1 ora al mattino e 1 ora al pomeriggio, 1 ora in entrata e 1 ora in uscita (artt. 39-41 D.Lgs. n. 151/2001).

Nel caso del parto gemellare o plurimo i riposi sono raddoppiati.

La durata effettiva del periodo di fruibilità dei permessi dipende dalla data di rientro al lavoro dopo la maternità:

  • in caso di rientro dalla maternità obbligatoria al termine dei cinque mesi di congedo, si ha diritto a nove mesi di allattamento se la fruizione è stata quella classica (2 mesi ante partum + 3 post partum) oppure otto mesi se la fruizione è stata flessibile (1 mese ante partum + 4 post partum) ovvero sette mesi se la fruizione è stata posticipata (cinque mesi post partum);

N.B. Il papà lavoratore può richiedere il riposo per allattamento giornaliero in alternativa alla madre nei casi in cui:

  • la mamma è deceduta oppure a causa di una grave infermità non può occuparsi del bambino;
  • la madre ha rinunciato alle ore di riposo;
  • la madre è lavoratrice autonoma;
  • il bambino/a è dato/a in affidamento al padre.

ROL e permessi

Il permesso di lavoro più diffuso è quello noto come “Riduzione dell’Orario di Lavoro” (ROL) in quantità determinata dal contratto collettivo applicabile in relazione al livello di inquadramento, l’esperienza lavorativa e l’orario di lavoro del dipendente. In questo caso la retribuzione è totalmente a carico del datore di lavoro.

Fonte IPSOA.it