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Pensione Precoci, scadenze e regole 2020

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Pensioni Precoci: domande entro il primo marzo, blocco scatti aspettative di vita fino al 2026, finestra trimestrale per la decorrenza della pensione.

Fra le tante novità di Riforma Pensioni contenute nel dl 4/2019, hanno trovato posto anche i lavoratori detti Precoci, che possono continuare a ritirarsi con 41 anni di contributi senza applicare i cinque mesi in più di aspettative di vita.

Il blocco degli scatti per questa platea di lavoratori prosegue infatti fino al 2026. Quindi, il requisito resta a 41 anni di contributi fino al 31 dicembre di quell’anno e salirà poi in base agli adeguamenti alle aspettative di vita dal 2027. Il riferimento normativo è l’articolo 17 del dl 4/2014.

Come previsto anche per la pensione anticipata piena, è stata però prevista una nuova finestra di decorrenza pari a tre mesi anche per la pensione precoci. Quindi, fra maturazione del diritto e decorrenza pensione devono passare almeno tre mesi.

La circolare spiega in dettaglio come si calcola la finestra trimestrale (in alcuni casi la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo, in altri dal primo giorno utile dopo i tre mesi).

Ricordiamo che è possibile raggiungere il requisito contributivo per la pensione precoci anche esercitando il cumulo dei contributi (esclusi quelli versati alle casse private; in generale, i professionisti iscritti alle casse non hanno accesso alla pensione precoci).

La domanda si presenta entro il 1° marzo di ogni anno, per cui anche nel 2020 è questa la scadenza da segnare in agenda per chi matura i requisiti entro l’anno.

Concludiamo ricordando chi sono i lavoratori precoci (che quindi hanno diritto ad andare in pensione con 41 anni di contributi). In base a quanto previsto dal comma 199 della legge 232/2016, i precoci hanno almeno un anno di contributi entro il compimento del 19esimo anno di età e appartengono a una delle seguenti categorie.

  • Disoccupati involontari che hanno terminato di percepire gli ammortizzatori sociali dal almeno tre mesi. Il rapporto di lavoro deve essere terminato per licenziamento, risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di conciliazione, oppure dimissioni per giusta causa.
  • Caregiver: assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parenti di primo grado conviventi con handicap grave. Se il coniuge o i parenti di primo grado hanno più di 70 anni oppure siano a loro volta affetti da patologia grave, sono compresi anche parenti e affini fino al secondo grado conviventi.
  • Lavoratori con ridotta capacità lavorativa (almeno al 74%).
  • Addetti a mansioni gravose da almeno sei anni negli ultimi sette o da almeno sette anni negli ultimi dieci. Le 15 mansioni gravose sono: addetti alla concia di pelli e pellicce, addetti ai servizi di pulizia, addetti spostamento merci e/o facchini, conducenti di camion o mezzi pesanti in genere, conducenti treni e personale viaggiante in genere, guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni, infermieri o ostetriche che operano su turni, maestre/i di asilo nido e scuola dell’infanzia, operai edili o manutentori di edifici, operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti, chi cura, per professione, persone non autosufficienti, lavoratori marittimi, pescatori, operai agricoli, siderurgici.

Fonte PMI.It