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Pensionati: il cedolino della pensione di aprile 2020

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Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sulle voci che compongono il cedolino della pensione di aprile 2020.

Il pagamento

Il pagamento della mensilità di aprile sarà effettuato mercoledì 1° aprile per le pensioni in pagamento presso gli istituti bancari.

Anticipo del pagamento

L’ordinanza 19 marzo 2020, n. 652 ha previsto di anticipare il pagamento delle rate di pensione di aprile, maggio e giugno 2020. La misura riguarda tutti i cittadini cui la pensione viene pagata, con qualunque modalità, presso Poste Italiane.

Per l’anticipo del pagamento della rata di aprile, Poste Italiane SpA ha scaglionato le presenze dei pensionati ai propri sportelli secondo questo calendario, suddiviso in base alle lettere iniziali dei cognomi:

  • A-B: giovedì 26 marzo
  • C-D: venerdì 27 marzo
  • E-K: sabato 28 marzo
  • L-O: lunedì 30 marzo
  • P-R: martedì 31 marzo
  • S-Z: mercoledì 1° aprile

Nel caso in cui riscuota una persona, regolarmente autorizzata, diversa dal titolare, per individuare il giorno di pagamento bisogna sempre fare riferimento al cognome del titolare. Ad esempio, nel caso di prestazione intestata a un minore con cognome Bianchi, la riscossione da parte del genitore con cognome Rossi deve essere effettuata comunque il 26 marzo, giorno in cui viene pagata la pensione di aprile a chi ha un cognome che inizia con la lettera B.

Si rammenta che il pagamento in contanti o su libretto di risparmio postale resterà a disposizione per la riscossione per 60 giorni a partire dal 1° aprile, quindi fino al 30 maggio prossimo e così via per i mesi successivi.

Resta fermo che, trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui dopo l’incasso la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS richiederà la restituzione.

Pagamento in circolarità delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche riscosse in contanti presso gli uffici postali.

Al fine di garantire comunque la continuità dei pagamenti delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi incluse le prestazioni a sostegno del reddito, erogate nei confronti dei soggetti che hanno mantenuto l’opzione per la riscossione in contanti presso lo sportello postale, l’Istituto ha autorizzato, in via eccezionale e transitoria con messaggio numero 1364 del 25-03-2020, Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento delle predette prestazioni in circolarità su tutto il territorio nazionale. Pertanto, le somme spettanti potranno essere riscosse anche in uffici postali diversi da quelli in cui è ordinariamente effettuato il pagamento della prestazione, purché muniti dei seguenti documenti:

a) documento di identità;

b) documento attestante il codice fiscale.

Rivalutazione dei trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo

I pensionati con trattamento complessivo lordo compreso fra tre e quattro volte il minimo, quindi fra 1.539,04 e 2.052,04 euro, riceveranno l’importo di pensione adeguato in base alla previsione della legge di bilancio.

La legge ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici parzialmente diverso da quello applicato con la prima rata di gennaio 2020.

La novità consiste nella eliminazione della fascia di rivalutazione delle pensioni comprese fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che prevedeva l’attribuzione della rivalutazione nella misura del 97% dell’indice di rivalutazione. Poiché per il 2020 l’indice provvisorio di rivalutazione è pari allo 0,4%, i trattamenti in questione erano stati rivalutati con l’indice dello 0,388%.

A questi pensionati viene ora riconosciuta la rivalutazione nella misura integrale, quindi al 100% dell’indice di rivalutazione. Con il rateo di aprile, oltre all’adeguamento dell’importo corrente, sarà corrisposta la differenza relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

Si rammenta, in linea generale, che la perequazione viene riconosciuta non sul singolo trattamento, ma su tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare secondo le regole illustrate di seguito.

Per la determinazione dell’importo complessivo da rivalutare si fa riferimento alla mensilità di dicembre dell’anno precedente alla rivalutazione (in questo caso, quindi, dicembre 2019) prendendo in considerazione:

  • le prestazioni corrisposte da enti diversi dall’INPS assoggettate al regime della perequazione cumulata;
  • le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione:
    • delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, delle pensioni a carico del Fondo Clero ed ex ENPAO, dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
    • delle prestazioni a carattere assistenziale (assegni sociali, pensioni sociali, invalidità civile) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
    • delle prestazioni di accompagnamento a pensione, che restano cristallizzate per tutta la loro durata;
    • delle pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per la cui liquidazione non sono stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni.

Certificato di pensione per il 2020

A seguito del completamento dell’attività di rivalutazione descritte, entro la fine di marzo sarà messo a disposizione il certificato di pensione per il 2020 (“modello ObisM”).

Il documento è accessibile tramite il servizio online Certificato di Pensione – modello ObisM.

L’accesso ai servizi online dell’INPS è riservato ai cittadini in possesso di PIN rilasciato dall’Istituto, identità SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Debiti di natura fiscale

Ad aprile sono stati abbinati conguagli fiscali, derivanti da ulteriori operazioni di rideterminazione dei redditi imponibili delle prestazioni erogate nel 2019, per l’emissione della Certificazione Unica 2020.

Nel caso in cui l’ IRPEF trattenuta nel 2019 sia risultata inferiore al dovuto su base annua, nel mese di aprile viene effettuata la trattenuta del relativo conguaglio a debito.

Si ricorda che nel solo caso di pensionati con importo annuo lordo complessivo fino a 18mila euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, le trattenute vengono effettuate con rate di pari importo fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2020.

Inoltre, in considerazione dell’attuale fase di particolare emergenza, sono stati momentaneamente sospesi i conguagli a debito che avrebbero azzerato l’importo in pagamento della prestazione.

Crediti di natura fiscale

Ad aprile sono rimborsati i crediti IRPEF spettanti, qualora le trattenute operate nel corso del 2019 siano state maggiori rispetto al dovuto su base annua.

Riduzione pensioni di importo elevato

Per le pensioni di importo elevato prosegue la trattenuta relativa al 2020. Nei casi in cui la trattenuta effettuata nel 2019 sia stata inferiore al dovuto, viene applicata la terza e ultima rata del recupero, suddiviso complessivamente in tre rate.

Fonte INPS.it