Corte di Cassazione, sentenza 21 agosto 2019, n. 36278: Omesso versamento ritenute, non imputabilità della crisi e impossibilità ad adempiere escludono il reato.
Una sentenza davvero importante in un periodo di forte difficoltà per le aziende del nostro territorio le quali sempre con maggiore frequenza devono “subire” al danno della crisi, la “beffa” della condanna penale per non poter far fronte al pagamento dei contributi: l’imputato del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2, L. 638/1983) può invocare l’assoluta impossibilità di
adempiere il debito, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto.