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Non è licenziabile per giusta causa il lavoratore che si difende con espressioni offensive

Una società contestava un’assenza ingiustificata ad un proprio dirigente, invitandolo a rendere i chiarimenti opportuni in merito. Questi, con una lettera di giustificazione, tuttavia formulava accuse e rivolgeva espressioni a contenuto offensivo ai propri superiori.

Alla luce di tale condotta, il datore di lavoro dapprima avanzava un’ulteriore lettera di contestazioni alla quale seguiva la richiesta del dirigente di essere sentito; poi, in secondo luogo a fronte dell’indisponibilità dell’interessato ad un ulteriore confronto, disponeva il recesso per giusta causa.

Il provvedimento era immediatamente impugnato e la domanda accolta parzialmente dal Tribunale. La decisione, tuttavia, non veniva confermata dalla Corte d’Appello, che giudicava legittimo il licenziamento e pienamente giustificato dalla condotta offensiva del lavoratore.

Avverso la suddetta decisione, ricorreva in Cassazione la difesa del dirigente per ottenerne la cassazione, sostenendo la legittimità del comportamento tenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.16590, depositata il 22 giugno 2018, ha accolto il ricorso presentato dal lavoratore.

In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che l’esercizio della difesa rientra all’interno dei diritti previsti e tutelati dalla Costituzione, nel caso di specie dall’art. 24 Cost. Questo, continua la Corte, consiste nell’adozione di un giudizio o di un’opinione a contenuto vario su cose o persone, che non deve rispondere ai requisiti di veridicità, continenza e pertinenza.

Inoltre il legislatore, per tutelare il suddetto diritto, ha disposto con l’art. 598 cp l’irrilevanza penale delle offese contenute negli scritti difensivi sottoposti alle autorità giudicanti.

I giudici della Corte, allineandosi ad un consolidato orientamento, puntualizzano che il diritto di difesa deve essere riconosciuto anche nell’ambito del procedimento disciplinare.

In ultimo, chiosa la Corte, la legittimità della difesa viene meno quando questa si concretizza in inadempimenti contrattuali oppure in azioni delittuose.

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza.

(Fonte IPSOA)

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