La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 4097 del 3 maggio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di calcolo della percentuale di cui al comma 5 dell’articolo 2, del Decreto Legislativo 117/2017, secondo cui “l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone” appartenenti alle citate categorie “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori”, tenendo presente che “ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione”.
Fonte: Ministero del Lavoro