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MdL: Coronavirus, pubblicato il Decreto “Rilancio”

​È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, varato dal Governo per far fronte alle difficoltà di famiglie, lavoratori e imprese a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, il cosiddetto Decreto “Rilancio” estende e potenzia alcune misure già introdotte con il D.L. “Cura Italia”, come il congedo parentale, i permessi ex art. 33 della legge 104/1992, i bonus baby sitter, la cassa integrazione “COVID-19”, la sospensione dei licenziamenti.

Il provvedimento introduce nuove misure, quali il Reddito di Emergenza (REM), il bonus per i lavoratori domestici e la proroga per le indennità NASPI e DIS-COLL.

Confermata e rimodulata anche l’indennità di 600 euro; estesa e modificata negli importi, alle seguenti categorie di lavoratori, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro:

Nel dettaglio, le novità introdotte dal Decreto:

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI. Viene prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e la sospensione delle procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.  Inoltre, Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

Novità anche per i contratti a termine: saranno possibili la proroga ed il rinnovo fino al 30 agosto 2020, senza necessità di indicare causali.

Sono, inoltre, prorogate le indennità Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile scorsi.

BONUS LAVORO DOMESTICO. Introdotta un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore di coloro che, al 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

SMART WORKING. Il Decreto prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, si vedranno riconosciuti il diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia genitore non lavoratore.

Per i datori di lavoro pubblici e privati, invece, la modalità di lavoro agile potrà essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 Decreto Legislativo n 286 del 1998, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri. 

Allo stesso modo, invece, il Decreto prevede che i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell’istanza.

Tale disciplina è limitata ai settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

REDDITO DI EMERGENZA. Per averne diritto, bisognerà possedere, cumulativamente:

Le domande per il Rem potranno essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 tramite i modelli che saranno predisposti dall’Inps, che provvederà a riconoscere ed erogare tale indennità.

Fonte lavoro.gov.it

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