Le imprese con meno di 100 addetti potranno beneficiare della proroga della CIGS in caso di rilevanti problematiche occupazionali. E’ una delle novità della bozza di decreto legge fiscale di accompagnamento alla legge di Bilancio 2019.
Essendo il diritto al beneficio valutabile in sede territoriale dalle regioni interessate, si ritiene che anche le realtà produttive con meno di 100 addetti possano avere un impatto occupazionale e una rilevanza strategica significativa. La bozza del decreto fiscale aggiunge, inoltre, alle precedenti ipotesi di crisi o riorganizzazione aziendale anche la CIGS attuata mediante l’utilizzo del contratto di solidarietà.
La bozza di decreto legge fiscale di accompagnamento alla legge di Bilancio 2019 introduce anche alcune misure urgenti in materia di lavoro, volte ad affrontare situazioni di emergenza occupazionale.
In particolare, il trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di 12 mesi, previsto dal comma 142 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) è esteso ai lavoratori che hanno cessato o cessano il trattamento di mobilità ordinaria in deroga nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Deve trattarsi di lavoratori già occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriali complesse riconosciute.
La misura non comporta ulteriori aggravi per l’erario in quanto è finanziata utilizzando i 34 milioni di euro stanziati per l’anno 2018 dal comma 143 della stessa legge n. 205.
La relazione di accompagnamento sottolinea che l’intervento interessa soprattutto la regione Campania che ha già quantificato il suo fabbisogno in poco più di 27 milioni di euro di cui ne risultano utilizzati circa 1.800.000.
Viene inoltre profondamente modificato l’articolo 22-bis del D. Lgs. n. 148/2015, introdotto dal comma 133 dell’articolo 1 della predetta legge n. 205/2017, che limita alle imprese con un organico superiore a 100 unità la possibile proroga dei programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale in caso di rilevanti problematiche occupazionali.
La bozza di decreto in esame abroga il suddetto limite numerico alla luce della considerazione che, essendo il diritto al beneficio valutabile in sede territoriale dalla Regione o dalle Regioni interessate, è innegabile che anche realtà produttive con meno di 100 addetti possono avere un impatto occupazionale e una rilevanza strategica significativa.
La norma si popone, pertanto, di consentire anche a queste imprese l’accesso alle proroghe di CIGS, aggiungendo alle precedenti ipotesi di crisi o riorganizzazione aziendale anche la CIGS attuata mediante l’utilizzo del contratto di solidarietà.
La proroga del trattamento economico viene estesa anche all’ipotesi di CIGS gestita con un contratto di solidarietà, alle medesime condizioni già previste per le altre due causali di intervento (crisi e riorganizzazione aziendale) qualora permanga, anche solo parzialmente l’esubero occupazionale indicato nell’accordo iniziale. Rimangono fermi i requisiti richiesti dall’art. 22-bis del D.Lgs. n.148/2015.
La proroga di 12 mesi potrà essere fruita qualora il programma di riorganizzazione aziendale preveda investimenti complessi non attuabili nel limite temporale originariamente previsto, o presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Analogamente, la proroga potrà essere di 6 mesi qualora il piano di risanamento della crisi aziendale presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi consentiti dall’articolo 22, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 148.
Anche per questa misura non sono previsti aggravi di spesa a carico dello Stato in quanto saranno utilizzate le risorse già stanziate dal predetto articolo 22-bis, comma 1, pari ad € 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Un intervento specifico viene infine introdotto per l’area di Termini Imerese, compresa fra le aree di crisi industriale complessa.
Il trattamento di mobilità in deroga può essere riconosciuto ex art. 53-bis del D.L. 50/2017, per un massimo di 12 mesi, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
Si ricorda che l’articolo 53-bis riconosce la suddetta proroga ai lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1° gennaio 2017, risultano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Roma, 15 ottobre 2018
(Fonte IPSOA)