Tra gli interventi del decreto, tempi più lunghi per i versamenti delle imposte, diverse tempistiche ed estensione del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate il vademecum che illustra, in modo esemplificativo, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, “Liquidità imprese”, che, ieri in Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 94, seconda edizione della giornata, ha previsto, al fine di contrastare gli effetti negativi della situazione emergenziale Covid-19, nuove misure urgenti per l’accesso al credito. Nel testo normativo troviamo le agevolazioni per garantire la continuità delle imprese svantaggiate dall’emergenza epidemiologica, tra le quali, le revisioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, l’estensione delle coperture relative agli ammortizzatori sociali e il rinvio della riforma del codice sulla crisi d’impresa. Le misure fiscali e contabili sono raccolte, quasi interamente, nel Capo IV: vediamole nel dettaglio.
Sospensione dei versamenti per reddito d’impresa, arte o professione
L’articolo 18 del decreto “Liquidità imprese” dispone la proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e Iva, nonché la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio.
I titolari di reddito d’impresa, arte o professione, che nel periodo d’imposta precedente a quello attualmente in corso avevano compensi o ricavi inferiori o superiori a 50 milioni di euro, con regole diverse, possono fruire della sospensione del versamento dell’Iva e di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, per il mese di aprile. Nel primo caso si accede alla sospensione, se è stata riscontrata la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo, nel confronto con lo stesso mese del 2019; sospensione valida anche per i versamenti da effettuare a maggio, se il calo del fatturato del 33% emerge dal raffronto tra i mesi di aprile del 2019 e del 2020. Nel secondo caso la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, calcolata dal confronto tra i mesi di marzo e aprile 2019 e gli stessi del 2020, per accedere al beneficio, deve essere almeno del 50%.
Per gli stessi soggetti viene confermato lo stop anche ai versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti dell’Iva è valida anche, a prescindere dal reddito però con lo stesso riscontro sul calo di fatturato del 33%, per coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.
La proroga, poi, dei versamenti delle ritenute, trattenute, contributi e premi effettuate sul lavoro dipendente vale anche per gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
Il termine ultimo per l’effettuazione dei versamenti sospesi è fissato al 30 giugno prossimo. A questa data sarà possibile pagare il dovuto in un’unica soluzione o rateizzare l’importo in 5 tranche mensili di pari importo, da versare a cominciare da giugno.
Lavoro autonomo
I titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto – da parte del sostituto d’imposta – per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio di quest’anno, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Questo in sintesi il contenuto dell’articolo 19 del Dl n. 23/2020. Il beneficio è vincolato alla dichiarazione dei professionisti di non essere soggetti all’obbligo ai sensi del decreto “Liquidità imprese”.
Le ritenute non operate andranno versate entro il 31 luglio prossimo in unica soluzione o per mezzo di 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.
Acconti e scadenze
All’articolo 20 il decreto “Liquidità imprese” specifica che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella sul reddito delle società e dell’Irap non si devono applicare se l’importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulta almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle Pa, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020), compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile prossimo, come precisa l’articolo 21.
Per il 2020, il termine per l’invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle entrate, è spostato al 30 aprile 2020 e, quindi, non si applica la sanzione per tardiva trasmissione della Cu se viene trasmessa entro tale data (articolo 22).
Pertanto, i sostituti d’imposta hanno più tempo per adempiere ai propri obblighi e i percipienti e coloro che prestano assistenza fiscale possono disporre della documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi e ottenere gli eventuali rimborsi di imposte
In tema di gare d’appalto, l’articolo 23 specifica che i certificati di sussistenza dei requisiti, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall’Agenzia delle entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, di cui all’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, entro il 29 febbraio scorso, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
Per quanto riguarda le agevolazioni “prima casa”, ai fini del mantenimento del bonus previsto per l’acquisto, l’articolo 24 sospende dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:
- trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;
- acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto;
- rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).
Assistenza fiscale a distanza per il modello 730
L’articolo 25 dispone che, per il 2019, i lavoratori dipendenti e assimilati, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, al fine di evitare spostamenti fisici, possono inviare telematicamente ai Caf e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, insieme al proprio documento di identità.
Al termine dell’attuale situazione emergenziale, i contribuenti devono consegnare ai Caf e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.
Semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’articolo 26 dispone che, dal 2020, al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:
- per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
- per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole
Allo scopo di agevolare la cessione gratuita di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, in base al decreto del ministero della Salute 7 settembre 2017, per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nei confronti degli esercenti attività d’impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole, l’articolo 27 prevede che:
- il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del cedente ai fini delle imposte dirette;
- non operi la presunzione di cessione (articolo 1 del Dpr n. 441/1997) per le cessioni gratuite di farmaci.
Il credito per la sanificazione
Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio da Covid-19, previsto dall’articolo 64 del Dl n. 18/2020 nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro della spesa, è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l’applicazione del bonus maturato, specifica l’articolo 30, saranno stabiliti con il decreto valido anche per i crediti d’imposta disposti dal “Cura Italia”, in via di emissione dal Mise, di concerto con il Mef.
Fonte FiscoOggi.it