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Lavoro notturno e sorveglianza sanitaria: quando scattano le sanzioni per il datore di lavoro

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Lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere valutato a cura e a spese dell’azienda con visite di controllo preventive e periodiche, da effettuarsi almeno ogni 2 anni. Tali visite possono essere svolte nelle strutture sanitarie pubbliche o a cura del medico del lavoro. In caso di violazione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, che sussiste anche con riguardo ai lavoratori intermittenti, il datore di lavoro è punibile con l’arresto o con un’ammenda di importo elevato. Quando si applicano le sanzioni? E quando un lavoratore può essere definito notturno?

La Direttiva comunitaria n. 2003/88/CE, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 66/2003, individua la disciplina sui tempi di lavoro che i datori di lavoro debbono rispettare. Nell’ambito di tale quadro giuridico di riferimento, una delle più importanti tutele che il Legislatore individua è rappresentato dagli obblighi in tema di sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori che svolgono lavoro notturno. Ma di quali lavoratori si tratta e quali sono le conseguenze previste in caso di violazione degli obblighi?

Cosa si intende per periodo notturno

Per inquadrare correttamente la fattispecie occorre partire dalla definizione di “periodo notturno” fornito dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003 secondo il quale è tale il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In concreto, pertanto, le fasce orarie all’interno delle quali si colloca la prestazione di lavoro notturno possono essere le seguenti:

  • dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo
  • dalle ore 23,00 alle ore 6,00 del giorno successivo o dalle ore 24,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.

Quali sono i lavoratori notturni

Una volta chiarito cosa s’intende per lavoro notturno, occorre l’ulteriore passaggio rappresentato dall’individuazione dei lavoratori che, secondo la disciplina di riferimento, vanno specificatamente tutelati. A questo scopo l’art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003 afferma che va considerato lavoratore notturno il soggetto che, durante il periodo notturno, svolge:

  • Ordinariamente almeno 3 ore della propria giornata di lavoro
  • Che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro (in mancanza di ulteriori indicazioni, deve ritenersi di qualsiasi livello quindi anche aziendali)
  • In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Il suddetto limite minimo va riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Il Ministero del Lavoro, per mezzo della risposta ad interpello n. 388 del 12/4/2005, ha chiarito che tali requisiti devono essere considerati come alternativi, vale a dire che è sufficiente che solo uno di essi sia presente affinché il lavoratore debba essere assoggettato alla particolare disciplina prevista per il lavoratori notturni.

Obbligo della sorveglianza sanitaria

La qualificazione, sulla base dei suindicati criteri, di un lavoratore notturno fa insorgere (tra l’altro) l’obbligo della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. Difatti, l’art. 14, del D.Lgs. n. 66/2003 afferma che lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere valutato a cura e spese del datore di lavoro, attraverso visite di controllo preventive e periodiche, almeno ogni 2 anni.

Tali visite mediche possono essere effettuate tramite le strutture sanitarie pubbliche ovvero a cura del medico competente di cui all’art. 25 del D.Lgs. 81/2008. Al riguardo si fa presente che la contrattazione collettiva può eventualmente prevedere un minor intervallo per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria periodica e che visite straordinarie possono essere effettuate in caso di specifiche necessità (es. nuove patologie del lavoratore o aggravamento delle condizioni di salute dello stesso).

La nota del Ministero del Lavoro n. 13330 del 22/07/2014 ha evidenziato, inoltre, che l’obbligo della sorveglianza sanitaria di che trattasi sussiste anche per i lavoratori intermittenti “nella misura in cui gli stessi possano considerarsi lavoratori notturni” e sempreché gli stessi vengano impiegati per un minimo di 80 giorni all’anno (il controllo obbligatorio preventivo va ovviamente effettuato prima dell’ottantesima giornata di effettiva prestazione notturna).

Inidoneità al lavoro notturno

Nell’eventualità che il lavoratore venga dichiarato inidoneo al lavoro notturno, il datore di lavoro dovrà alternativamente:

  • Assegnarlo al lavoro diurno in mansioni equivalenti se esistenti e disponibili
  • Se non esiste possibilità, si seguono le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva
  • In difetto di disciplina collettiva si potrà seguire la giurisprudenza in materia di inidoneità al lavoro (in mancanza di mansioni alternative, anche non equivalenti, per le quali il lavoratore sia idoneo, fermo restando l’onere della prova, non è esclusa la possibilità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente appunto nella accertata inidoneità, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, recepito anche nell’art. 4, co. 4, della Legge n. 68/1999 con riguardo ai lavoratori disabili).

Sanzioni

In caso di violazione dell’obbligo, da parte del datore di lavoro, di sottoporre il lavoratore notturno alla sopra indicata sorveglianza sanitaria è previsto, a carico del contravventore, la sanzione dell’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 1.549 a € 4.131.

Infine…

Si fa presente, infine, che l’eventuale indicazione nel contratto collettivo di una maggiorazione retributiva da applicarsi ai lavoratori dopo una certa ora, non implica necessariamente che l’attività svolta dopo quell’ora debba automaticamente classificare la prestazione svolta come “lavoro notturno” secondo le finalità della disciplina in parola. Più precisamente: il contratto collettivo può legittimamente attribuire un’indennità di lavoro notturno, per esempio, dalle ore 21,00 in poi con finalità legate all’indennizzo del maggior disagio e penosità del lavoro prestato oltre quella determinata ora. Poiché, invece, il bene tutelato dalla disciplina comunitaria e domestica è rappresentato dall’integrità psico-fisica del lavoratore, la definizione di lavoro e lavoratore notturno (con tutto quello che ne consegue in termini di obblighi e sanzioni) va necessariamente verificata con riguardo alla sussistenza dei sopra indicati criteri definiti dall’art. 1, co. 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 66/2003.

(Fonte IPSOA)