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Lavoro in Germania per brevi periodi: chiarimenti INPS

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Con il messaggio 14 luglio 2020, n. 2797, l’Istituto fornisce chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASpI, che svolgono brevi periodi di lavoro dipendente in Germania. L’attività lavorativa in questione ha comportato l’accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, sovrapposta a quella versata in Italia.

Per i lavoratori dipendenti privati che, oltre a lavorare in Italia, esercitano contemporaneamente e per un breve periodo un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro della UE, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza, a condizione che in questo Stato venga svolta attività sostanziale (almeno il 25% dell’attività complessivamente svolta).

Il Regolamento (CE) 987/2009 precisa che, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, non devono essere considerate le attività marginali che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale.

Quindi, qualora il lavoratore svolga un’attività subordinata in Italia e un’attività marginale in Germania, la legislazione applicabile è solo quella italiana. Il lavoratore che svolge in Germania un’attività lavorativa per un breve periodo deve informare l’INPS, che procede alla determinazione della legislazione applicabile. Qualora lo svolgimento dell’attività in Germania venga considerata “attività marginale”, questo farebbe venir meno il riconoscimento del periodo assicurativo tedesco.

 I dipendenti pubblici, qualora l’occupazione in un altro Stato comunitario sia ritenuta compatibile con l’impiego pubblico, hanno l’obbligo di comunicare la propria situazione lavorativa all’INPS, il quale deve procedere alla determinazione della legislazione applicabile, che è quella dello Stato membro a cui appartiene l’amministrazione da cui il lavoratore dipende.

Pertanto, se il dipendente pubblico svolge un’attività di breve durata in Germania, subordinata o autonoma, la legislazione applicabile è quella italiana.

Per i percettori di NASpI che svolgono un’attività marginale in un altro Stato membro, ai fini della determinazione della legislazione applicabile bisogna seguire gli stessi criteri dei dipendenti privati. Tuttavia, in questo caso, occorre anche accertare un’eventuale percezione indebita delle prestazioni di disoccupazione.

Fonte INPS.it