Il messaggio 17 giugno 2021, n. 2330 fornisce chiarimenti in merito al pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici e, a titolo esemplificativo, si riporta un esempio per poter procedere all’uso corretto della procedura presente sul Portale dei Pagamenti.
Il messaggio comunica inoltre, con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, che si deve tenere conto della precisazione contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di Categoria dell’8 settembre 2020 (in vigore dal 1° ottobre 2020), secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.
Si precisa, infine, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Fonte INPS.it