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Lavoratori autonomi spettacolo: l’indennità di disoccupazione ALAS

Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo pensata per coprire gli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2022.

A decorrere da tale data i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con i lavoratori che:

sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS. La misura del contributo, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee, è stata fissata nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.

Con il messaggio 30 maggio 2022, n. 2260 l’Istituto fornisce informazioni relative alle istruzioni operative e contabili e alle riduzioni previste.

Per i lavoratori esercenti attività musicali, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto che siano gli stessi a provvedere direttamente all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo.

Si ricorda, inoltre, che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il c.s.c. 7.07.11 con Ateco 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche) e che detti lavoratori per assolvere gli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, possono utilizzare direttamente le denunce online Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuare il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.

Fonte INPS.it

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