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Iva al 5% sui dispositivi antiabbandono solo se venduti insieme al seggiolino

Per fruire dell’aliquota ridotta, gli apparecchi per la sicurezza del bebè devono avere il requisito dell’accessorietà con il bene principale altrimenti scontano l’imposta ordinaria

L’applicazione dell’aliquota Iva al 5% sui seggiolini auto dei bambini, prevista dal decreto Iva (n. 1-sexies Parte II-bis della Tabella A allegata al Dpr n. 633/1972) può essere estesa al sistema di sicurezza antiabbandono in auto a patto che il dispositivo sia venduto congiuntamente al seggiolino. È la sintesi della risposta n. 308 del 28 aprile 2023 dell’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello presentata da un’azienda che realizza passeggini, carrozzine e accessori nel settore della prima infanzia.

La società chiede quale sia la corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni dei dispositivi antiabbandono a tutela dei bambini, considerando che l’articolo 1 della legge n. 117/2018 ha introdotto ”l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

L’Agenzia, in via preliminare, ricorda l’obbligo per gli adulti di assicurare i bambini di statura inferiore a 1,50 m al sedile con un seggiolino omologato e adeguato al peso e, inoltre, se di età inferiore a quattro anni, l’ulteriore obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme antiabbandono.

L’Agenzia, inoltre, ricorda che il seggiolino auto beneficia dell’Iva nella misura del 5%, previsione che non può essere estesa ad altri beni a meno che non siano accessori al bene principale e siano venduti congiuntamente.

Sul tema dell’accessorietà l’Agenzia fa presente fra l’altro la prassi e le numerose pronunce Ue secondo cui ai fini Iva ”Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (Corte di Giustizia Ue, sentenza 18 gennaio 2018, causa C463/2016; sentenza del 25 febbraio 1999 causa C349/1996; sentenza del 19 luglio 2012, causa C44/2011; sentenza del 16 aprile 2015 causa C42/2014, sentenza dell’8 dicembre 2016, causa C208/2015 e risoluzione Agenzia n. 337/2008).

Come chiarito più volte dall’amministrazione finanziaria (risoluzioni n. 367/2008, n. 337/2008, n. 230/2002, n.163/2020, n. 348/2021), secondo le disposizioni Iva una cessione di beni o una prestazione di servizi può risultare accessoria ad un’operazione principale quando è effettuata:

mentre dal punto di vista oggettivo l’operazione accessoria e quella principale devono avere lo stesso obiettivo, un nesso di dipendenza funzionale ed essere complementari.

In conclusione, l’Agenzia chiarisce che se il dispositivo antiabbandono è venduto congiuntamente al seggiolino, ricorre il requisito dell’accessorietà e potrà fruire dell’aliquota Iva al 5 per cento sulla vendita. Diversamente la cessione separata dei due beni fa venire meno la funzione accessoria e il dispositivo dovrà scontare l’aliquota Iva ordinaria.

Fonte FiscoOggi.it

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