Il c.d. Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità che l’INPS anticipi ai lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda a pagamento diretto, una somma pari al 40 per cento delle ore autorizzate per l’intero periodo.
Questa possibilità è riconosciuta per tutte le domande di CIGO e Assegno Ordinario dei fondi di solidarietà presentate a decorrere dal 18 giugno e per le domande di cassa integrazione in deroga che saranno presentate direttamente all’INPS.
A tal fine, il datore di lavoro, in fase di presentazione della domanda, deve trasmettere tutti i dati necessari per consentire il calcolo e l’erogazione del suddetto anticipo.
In questa pagina sono pubblicati i tracciati con le informazioni che dovranno essere trasmesse al momento della presentazione domanda di CIGO, CIGD o di Assegno ordinario a pagamento diretto, in aggiunta a quelle normalmente richieste.
Il servizio è raggiungibile nella sezione Servizi per Aziende e Consulenti – CIG e Fondi di solidarietà.
Fonte INPS.it