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Imponibile l’incentivo all’esodo che finisce nel Fondo di previdenza

Le somme e le indennità versate una tantum dal datore di lavoro al dipendente, relative alla cessazione del rapporto di lavoro, sono sottoposte a tassazione separata

Il trasferimento dell’incentivo all’esodo erogato dall’azienda ai dirigenti e versato su opzione dell’interessato al Fondo di previdenza complementare non può avvenire in regime di neutralità fiscale, condizione riservata esclusivamente al trasferimento al fondo del Tfr maturando e maturato e non ad altre somme. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 323 del 3 giugno 2022

La società istante ha siglato con i sindacati un accordo per favorire, tramite il pagamento di un incentivo, l’esodo anticipato dei dirigenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La somma potrà essere versata dall’azienda, a richiesta del futuro pensionato, anche sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di previdenza complementare per i dirigenti d’azienda.

La società chiede quale sia, in tal caso, il trattamento fiscale da applicare all’incentivo.

Le somme versate una tantum connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, compresi gli incentivi all’esodo, sono assoggettate, premette l’Agenzia, a tassazione separata secondo le previsioni dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. L’articolo 19, comma 2, dello stesso Testo unico prevede, inoltre, che tali erogazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la stessa aliquota applicata al Tfr.

Detto ciò, il documento di prassi si sofferma sulle modalità di finanziamento dei fondi pensionistici complementari. Il finanziamento può avvenire attraverso il versamento di contributi da parte del dipendente, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del Tfr maturando. In ogni caso, continua il ragionamento dell’Agenzia, il comma 4 dell’articolo 19 citato, stabilisce che non sono considerate anticipazioni del Tfr e, quindi, non sono imponibili, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari del sistema previdenziale pubblico obbligatorio.

Al riguardo, la circolare n. 70/2007, in linea alla circolare n. 29/2001, ha chiarito che il trasferimento al fondo del Tfr sia maturando che maturato non rappresenta un’anticipazione del trattamento di fine rapporto e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. Il Tfr pregresso concorre alla posizione individuale ed è assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.

In sostanza, ai fini dell’interpello, dalla lettura dell’articolo 19, si ricava che il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale vale soltanto per il Tfr e non anche per altre somme.

A questo punto, ogni dubbio riguardo al quesito della società è superato: il conferimento alla forma pensionistica complementare dell’incentivo all’esodo non può avvenire in neutralità fiscale e tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Tuir, e cioè con applicazione dell’aliquota stabilita per il Tfr.

Fonte FiscoOggi.it

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