Ebinforma – Ente Bilaterale Nazionale

Il Fisco nella legge di bilancio – 1 Conto dell’Irpef un po’ più leggero

La ridefinizione della curva di progressività dell’imposta riduce la pressione tributaria per la stragrande maggioranza dei contribuenti, in special modo quelli con redditi medi

La manovra finanziaria per il 2022 ha destinato 7 miliardi di euro alla revisione della tassazione a carico delle persone fisiche, operando una serie di interventi tesi a ridurre le aliquote medie effettive e a migliorare l’andamento delle aliquote marginali effettive, così come richiesto dall’articolo 2 del disegno di legge contenente la delega al Governo per la riforma fiscale (vedi Atto Camera 3343).

A dettare le nuove regole per la determinazione dell’Irpef dovuta, l’articolo 1, commi da 2 a 4, della legge 234/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 di venerdì 31 dicembre, Supplemento ordinario n. 49.

Le norme revisionate

Fondamentalmente tre le strade percorse dal legislatore per centrare l’obiettivo prefissato:

Le soluzioni adottate hanno trovato collocazione normativa nel Dpr 917/1986 (Tuir), agli articoli 11 (determinazione dell’imposta) e 13 (altre detrazioni), e nel Dl 3/2020 (misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente), articoli 1 (trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati) e 2 (ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati).

Dal 2022, quattro aliquote per quattro scaglioni

La riscrittura degli scaglioni e delle aliquote è avvenuta attraverso l’integrale sostituzione del comma 1 dell’articolo 11 del Tuir. Ora, tale disposizione prevede che l’imposta lorda si determina applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 dello stesso Testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15mila euro, 23%; oltre 15mila euro e fino a 28mila, 25%; oltre 28mila euro e fino a 50mila, 35%; oltre 50mila euro, 43%.

Tutto ciò a partire dal 1° gennaio 2022. Inoltre, per consentire agli enti locali di adeguare le addizionali di loro competenza alla nuova articolazione dell’Irpef, la stessa legge di bilancio ha differito al prossimo 31 marzo (ovvero, per i Comuni, entro la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, se successiva) i termini per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale e per la modifica degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale (commi 5-7, articolo 1, legge 2342021).

CALCOLO DELL’IRPEF FINO AL 2021

Reddito imponibile (in euro)AliquotaImposta sui redditi intermedi (in euro)
fino a 15.00023%23% sull’intero importo
oltre 15.000 e fino a 28.00027%3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.00038%6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.00041%17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.00043%25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

CALCOLO DELL’IRPEF DAL 2022

Reddito imponibile (in euro)AliquotaImposta sui redditi intermedi (in euro)
fino a 15.00023%23% sull’intero importo
oltre 15.000 e fino a 28.00025%3.450 + 25% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 50.00035%6.700 + 35% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 50.00043%14.400 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Le detrazioni per tipologia di reddito

Come accennato, risulta profondamente modificato il panorama delle detrazioni riconosciute in funzione del tipo di reddito prodotto e dell’entità del reddito complessivo (articolo 13, Tuir). La loro attribuzione, adesso, avviene fino al raggiungimento dei 50mila euro di reddito complessivo (prima il limite era fissato a 55mila euro); ciò, per contenere l’entità dei benefici acquisiti dagli over 50mila a seguito della rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote. Vale la pena ricordare che, nel calcolo per la quantificazione della detrazione spettante, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 6-bis dell’articolo 13).

Cambiano decisamente, verso l’alto, gli importi spettanti per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, in quanto la nuova detrazione assorbe anche quella attribuita dall’articolo 2, abrogato, del Dl 3/2020. Per quanto riguarda invece l’ulteriore trattamento integrativo di 1.200 euro annui previsto dall’articolo 1 dello stesso Dl 3/2020, viene abbassato da 28mila a 15mila euro il reddito complessivo oltrepassato il quale il bonus non spetta più. Tuttavia, se il reddito complessivo è compreso tra 15mila e 28mila euro, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto se la somma di alcune detrazioni (per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, erogazioni liberali, spese sanitarie, rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è superiore all’imposta lorda. In tal caso, il bonus spetta per un importo, comunque non superiore a 1.200 euro, pari alla differenza tra la somma di quelle detrazioni e l’imposta lorda. Tale meccanismo consente al contribuente di recuperare, fino a un massimo di 1.200 euro, le detrazioni che altrimenti perderebbe per incapienza dell’imposta.

Per i titolari di redditi di pensione, la no tax area sale da 8mila a 8.500 euro, grazie all’innalzamento della detrazione da 1.880 euro a 1.955.

Aumenta anche, da 1.104 euro a 1.265, la detrazione per altri redditi (ad esempio, di lavoro autonomo o di impresa, anche occasionale), con la conseguenza che, per i contribuenti in questione, la no tax area si amplia fino a un reddito complessivo di 5.500 euro (in precedenza, 4.800 euro).

Da segnalare, infine, l’introduzione di mini detrazioni aggiuntive a favore dei contribuenti posizionati in determinate fasce reddituali, allo scopo di evitare penalizzazioni derivanti dalle modifiche apportate.

Redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati

La detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, spetta quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e/o le seguenti tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir):

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2021

Reddito complessivo (in euro)Detrazione (in euro)
fino a 8.0001.880 (1)
oltre 8.000 e fino a 28.000978 + 902 x [(28.000 – reddito complessivo) / 20.000]
oltre 28.000 e fino a 55.000978 x [(55.000 – reddito complessivo) / 27.000

(1) L’importo effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; a 1.380 euro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2022

Reddito complessivo (in euro)Detrazione (in euro)
fino a 15.0001.880 (1)
oltre 15.000 e fino a 28.0001.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]
oltre 28.000 e fino a 50.0001.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]

Se il reddito complessivo supera 25mila euro ma non 35mila, la detrazione è aumentata di 65 euro

(1) L’importo effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; a 1.380 euro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato

Redditi di pensione

La detrazione va rapportata al periodo di pensione nell’anno. Lo stesso importo spetta anche quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici, tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, corrisposti dall’ex coniuge in conseguenza di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili; in questo caso, però, senza rapporto ad alcun periodo dell’anno.

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE 2021

Reddito complessivo (in euro)Detrazione (in euro)
fino a 8.0001.880 (1)
oltre 8.000 e fino a 15.0001.297 + 583 x [(15.000 – reddito complessivo) / 7.000]
oltre 15.000 e fino a 55.0001.297 x [(55.000 – reddito complessivo) / 40.000]

(1) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE 2022

Reddito complessivo (in euro)Detrazione (in euro)
fino a 8.5001.955 (1)
oltre 8.500 e fino a 28.000700 + 1.255 x [(28.000 – reddito complessivo) / 19.500]
oltre 28.000 e fino a 50.000700 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]

Se il reddito complessivo supera 25mila euro ma non 29mila, la detrazione è aumentata di 50 euro

(1) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro

Redditi di lavoro autonomo e altri redditi

La detrazione spetta, senza rapporto ad alcun periodo dell’anno, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo (articolo 53), redditi di impresa minore (articolo 66), redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma 1, lettere i) e l) ovvero i restanti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, diversi da quelli per i quali spetta la stessa detrazione riconosciuta per redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i):

DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI 2021

Reddito complessivo (in euro)Detrazione (in euro)
fino a 4.8001.104
oltre 4.800 e fino a 55.0001.104 x [(55.000 – reddito complessivo) / 50.200]

DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI 2022

Reddito complessivo (in euro)Detrazione (in euro)
fino a 5.5001.265
oltre 5.500 e fino a 28.000500 + 765 x [(28.000 – reddito complessivo) / 22.500]
oltre 28.000 e fino a 50.000500 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]

Se il reddito complessivo supera 11mila euro ma non 17mila, la detrazione è aumentata di 50 euro

Fonte FiscoOggi.it

Exit mobile version