Giornata speciale, ieri 8 aprile, con due edizioni per la Gazzetta.
La serie generale n. 93 non riporta atti relativi alla normativa tributaria mentre la Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 n.94 in edizione straordinaria, invece, pubblica il Dl n. 23 dell’8 aprile, con le misure urgenti per l’accesso al credito. Il decreto liquidità, tra i vari interventi elencati riserva tutto il Capo IV, dall’articolo 18 al 35, alle misure fiscali e contabili.
Il provvedimento integra nei contenuti, per quanto riguarda il fisco, il Dl Cura Italia, facendo una distinzione, per esempio per la sospensione dei pagamenti in autoliquidazione di Iva e ritenute alla fonte per il lavoro dipendente, tra le imprese con ricavi o compensi inferiori o superiori ai 50 milioni di euro. Nel primo caso per accedere alla sospensione bisogna certificare un calo del fatturato almeno del 33%. Nel secondo caso la perdita calcolata nel confronto tra i mesi di marzo e aprile 2019 e gli stessi del 2020, per accedere al beneficio, deve essere almeno del 50%. In ogni caso, per quanto riguarda l’Iva, sono sospesi i versamenti per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito la diminuzione del fatturato almeno del 33% e quelli per chi ha iniziato a operare dopo il 31 marzo.
Il Decreto 23/2020 riporta anche, in breve: la sospensione del versamento delle ritenute per i lavoratori autonomi con volume d’affari non superiore a 400mila euro, il nuovo termine per la presentazione della Certificazione Unica (30 aprile) e altre precisazioni sulle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, sui termini dei processi tributari e sul credito d’imposta per la santificazione, che viene esteso anche all’acquisto di materiali per la protezione nei luoghi di lavoro.
Fonte FiscoOggi.it