L’INPS, con il messaggio 15 aprile 2020, n. 1627, integra le indicazioni sul pagamento del TFR e dei crediti di lavoro da parte del Fondo di garanzia, precedentemente fornite con il messaggio 24 ottobre 2019, n. 3854.
L’Istituto precisa che, ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo, la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere confermata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo presentata dai cessionari del credito per TFR del lavoratore, nella domanda telematica è già presente la dichiarazione attestante che non sono in corso altre azioni di recupero del credito. Il modulo “SR131”, pertanto, non deve essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo. Rimane la necessità di allegarlo nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara e inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso.
Per garantire a tutti i beneficiari di riscuotere più agevolmente le prestazioni liquidate, considerando le misure adottate con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, qualora il termine di 60 giorni previsto dalla convenzione per l’esecuzione dei bonifici scada durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria, le strutture territoriali, d’intesa con la filiale della banca convenzionata, prorogano il termine fino alla data di cessazione dell’emergenza.
Va ricordato, infine, che il decreto Cura Italia ha disposto la sospensione di diritto, dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, comprese anche le prestazioni a carico del Fondo di garanzia ( TFR e ultime tre mensilità).
Fonte INPS.it