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Esonero contributi imprese filiere agrituristiche: indicazioni

La circolare INPS 12 aprile 2021, n.57 aggiorna e integra le modalità di ingresso e i requisiti per l’esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Il messaggio 15 settembre 2020, n. 3341 e il messaggio 19 novembre 2020, n. 4353 avevano già trattato la materia fornendo le prime istruzioni operative.

L’esonero straordinario è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni individuabili assumendo a riferimento l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020. I codici Ateco che consentono l’accesso all’esonero sono riportati in allegato alla circolare in esame.

Le contribuzioni non oggetto di esonero

Si ricorda, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

Le condizioni da rispettare per avere diritto all’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato, alle seguenti condizioni:

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Fonte INPS.it

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