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Distacco del personale e codatorialità nel contratto di rete: i rischi per le imprese

Corresponsione di trattamenti retributivi non conformi a quelli previsti dai CCNL di settore, mancata erogazione delle maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario e festivo, violazione delle norme in materia di licenziamenti: sono solo alcune delle possibili irregolarità compiute dalle imprese che hanno stipulato un contratto di rete. L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 7 del 2018, riepilogando il quadro normativo di riferimento nel quale si inserisce il contratto di rete, ha esaminato il diffuso fenomeno delle esternalizzazioni illecite: quali sono le conseguenze per le aziende?

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha riepilogato le disposizioni vigenti in tema di contratto di retee codatorialità, fornendo le direttive per i relativi accertamenti volti a prevenire forme di esternalizzazione lesive dei diritti dei lavoratori.

Esternalizzazioni illecite

In apertura, la circolare n. 7 del 29 marzo 2018 dell’INL indica il quadro di riferimento nel quale si inserisce il contratto di rete, esaminando il più generale e diffuso fenomeno delle esternalizzazioni poste in essere attraverso forme di somministrazione, distacco o codatorialità. La premessa che guida gli accertamenti ispettivi in tali ipotesi è che le esternalizzazioni non possano comportare un trattamento giuridico, retributivo e contributivo deteriore per i
lavoratori coinvolti.

A fini esemplificativi, la circolare, fornisce un’elencazione di alcune delle irregolarità che potranno caratterizzare forme improprie di distacco o codatorialità, quali:

Responsabilità solidale dei contraenti

Gli inadempimenti retributivi o contributivi che emergono nel corso degli accertamenti sulle esternalizzazioni nell’ambito dei contratti di rete (compresi i distacchi o le ipotesi di codatorialità che possono conseguire alla stipulazione del contratto) determinano l’applicazione in via estensiva del principio generale di responsabilità solidale codificato dall’art. 29 della legge Biagi.

La norma, diretta a disciplinare i contratti di appalto, prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore (nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori), entro il limite di 2 anni dalla
cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori coinvolti nell’appalto dei trattamenti retributivi, compresi i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto e le quote di trattamento di fine rapporto.

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2017, richiamata dalla circolare, si deve ritenere applicabile la responsabilità solidale, anche in ipotesi diverse dal contratto di appalto, con la finalità di tutelare i lavoratori dagli
eventuali pregiudizi che possano derivare dalla mancata corrispondenza tra titolare del contratto di lavoro ed utilizzatore della prestazione.

La responsabilità solidale si estende anche all’inadempimento di obblighi contributivi dovuti ai casi di illegittima applicazione di CCNL che non abbiano i requisiti di rappresentatività richiesti dalla legge.

Natura, contenuto ed effetti del contratto di rete

Il contratto di rete, sempre più diffuso nella pratica commerciale, è stato disciplinato dal D.L. n. 5/2009 che lo ha definito come l’accordo stipulato tra diversi operatori economici per istaurare forme di collaborazione tra imprese ed
incrementare le potenzialità innovative e la competitività su un determinato mercato.

Le parti contraenti, che devono avere natura giuridica di imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c., con il contratto si obbligano allo scambio di informazioni o prestazioni di carattere industriale, commerciale o tecnico, nonché ad esercitare in comune una o più attività all’interno della propria impresa per realizzare un programma comune. Il contratto di rete può anche prevedere, tra le altre pattuizioni, forme di distacco del personale da un’azienda all’altra, accompagnate da ipotesi di codatorialità, ovvero di messa in comune della prestazione lavorative dei dipendenti da parte di alcuni dei soggetti contraenti.

Il distacco e la codatorialità

La codatorialità, inizialmente codificata dalla giurisprudenza, ha trovato accoglimento normativo con l’introduzione del D.Lgs. 276/2003, riforma Biagi. E’ la prestazione lavorativa resa dal lavoratore a più imprenditori, ciascuno dei
quali potrà esercitare il potere direttivo proprio del datore di lavoro, secondo quanto pattuito nel contratto di rete.

Secondo quanto previsto dall’art. 30 della riforma Biagi, si ha distacco nel caso in cui un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, per
l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il comma 4 ter del medesimo articolo, prevede un’apposita deroga alla disciplina generale in materia, proprio nell’ipotesi del contratto di rete. La norma sancisce che l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente, sulla base del contratto di rete, ed è ammessa la codatorialità dei dipendenti la cui prestazione lavorativa venga condivisa dagli imprenditori che abbiano stipulato il contratto di rete, secondo quanto pattuito nel contratto stesso.

Requisiti del contratto di rete

Secondo le disposizioni impartite dall’INL, in sede di accertamento dovrà verificarsi che il contratto di rete non sia lo strumento elusivo volto a porre in essere somministrazioni e distacchi illeciti. Il contratto dovrà:

Per essere validamente stipulato, il contratto di rete deve essere redatto in una delle seguenti forme:

Il contratto, nel suo contenuto, deve prevedere l’indicazione delle imprese partecipanti che hanno aderito alla rete, le modalità delle adesioni, gli obiettivi strategici che l’adesione si propone di realizzare, la durata del contratto e le regole
decisionali che gli imprenditori si daranno nella realizzazione del programma contrattuale. La pattuizione deve altresì indicare espressamente il ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, con l’elencazione dei lavoratori coinvolti.

Perché possa produrre effetti giuridici, il contratto di rete deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di ciascuna azienda partecipante; l’efficacia del contratto inizierà a decorrere dall’ultima iscrizione di ciascun sottoscrittore del contratto. L’eventuale recesso di uno o più partecipanti o la chiusura del contratto, dovranno essere soggetti alle stesse forme di pubblicità.

Obblighi delle imprese e verifiche ispettive

Dopo aver verificato la correttezza formale del contratto di rete, tenendo come riferimento gli adempimenti su indicati, gli ispettori esamineranno nel dettaglio le pattuizioni contenute nel contratto e procederanno alla verifica dei requisiti
richiesti per la genuinità del distacco. In particolare, il requisito dell’interesse dovrà ritenersi implicito e sorto automaticamente dalla costituzione della rete stessa tra le imprese.

Dovrà peraltro essere accertata la regolare assunzione dei lavoratori da parte di una delle imprese partecipanti, con il rispetto degli adempimenti anche contributivi previsti dalla legge, a partire dalle comunicazioni al Centro per l’Impiego e delle Registrazioni sul libro unico del lavoro.

Il trattamento normativo ed economico del lavoratore dovrà rispettare quanto previsto dal CCNL applicabile al datore di lavoro che lo ha originariamente assunto, anche nel caso in cui si tratti di società cooperativa.

Si rileva che, secondo quanto stabilito dalle norma in materia di distacco, il rispetto degli obblighi di prevenzione e protezione è posto a carico del distaccatario, prescrizione che vale anche nel caso di regime di codatorialità.

(Fonte IPSOA)

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