Nell’ambito della gestione dell’emergenza da Covid-19, in continuità con quanto già adottato nel 2020, il legislatore ha introdotto ulteriori norme in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito. È prevista, anche per il 2021, la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con la circolare INPS 18 maggio 2022, n. 60, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto illustra le modalità di calcolo e liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita al 2021 con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, alla valorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione, anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro.
La circolare, inoltre, precisa i requisiti contributivi per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola, la platea dei beneficiari, comprendente gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e quelli dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi, l’impatto della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione, e sulla retribuzione di riferimento, relativamente ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro, da utilizzare per l’individuazione dell’importo indennitario da erogare.
Con un successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le indicazioni operative per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021.
Fonte INPS.it