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Denuncia di nuovo lavoro temporaneo INAIL: quando e come chiedere la dispensa dall’obbligo

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Il rapporto assicurativo che lega INAIL e datore di lavoro si caratterizza per una serie di obblighi di denuncia sia preventivi che successivi alla realizzazione delle attività oggetto di rischio. In particolare, quando si tratta di lavori temporanei presso cantieri mobili, la faccenda si complica alquanto e all’esistenza di una PAT specifica per il rischio assicurato si affianca l’obbligo di presentare le relative denunce di nuovo lavoro temporaneo, attraverso il portale dell’Istituto. In alcuni casi però l’adempimento può essere semplificato grazie alla richiesta di dispensa che il datore di lavoro può inviare all’INAIL

Il datore di lavoro regolarmente iscritto all’INAIL per l’attività prestata con i lavoratori subordinati è obbligato a denunciare all’Istituto anche eventuali lavori di carattere temporaneo che saranno attivati nei 30 giorni successivi, anche nel caso in cui la data precisa di fine lavori non sia determinabile a priori.

Tale fattispecie ricomprende tipicamente i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi la caratteristica della temporaneità, come ad esempio la gestione temporanea delle mense scolastiche, l’appalto di servizi di pulizia di edifici privati o pubblici.

Denuncia di nuovo lavoro temporaneo

La denuncia di nuovo lavoro temporaneo presuppone la riconducibilità dei lavori ad una voce di rischio già presente nell’ambito della PAT aziendale attiva presso la Sede INAIL competente in relazione alla sede legale o operativa del datore di lavoro.

Affinché sia possibile effettuare la denuncia di nuovo lavoro temporaneo, i lavori da eseguire devono soddisfare due requisiti:

  • avere un termine finale determinato o determinabile, anche se si tratta di lavori di lunga durata;
  • essere classificabili in una voce di tariffa già presente nella Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) della sede INAIL in cui il datore di lavoro ha la propria sede di lavoro.

La DNL TEMP va inoltrata telematicamente entro 30 giorni dall’inizio dei nuovi lavori.

N.B. Non si tratta di una denuncia preventiva.

Nel modulo di domanda devono essere riportati i seguenti dati:

  • dati del committente;
  • località e la durata dei lavori;
  • descrizione dettagliata dei lavori, indicando non solo le fasi del processo produttivo, l’importo complessivo ed eventuali subappalti, ma anche quantità e tipologia dei macchinari che verranno utilizzati per il loro espletamento;
  • PAT di riferimento e l’indirizzo della sede INAIL competente;
  • numero complessivo dei lavoratori dipendenti e categorie assimilate, degli apprendisti e degli interinali che saranno occupati dalla ditta presso il luogo dei lavori, incluso il datore di lavoro se artigiano che partecipa direttamente alle lavorazioni;
  • ammontare complessivo presunto delle retribuzioni relative ai lavoratori e, se presenti, i codici fiscali e la retribuzione relativa al titolare artigiano, ai familiari coadiuvanti, ai soci delle imprese artigiane.

Nella sezione dedicata ai “Lavoratori occupati nel luogo dei lavori” vanno riportati i dati riferiti a:

  • il titolare artigiano, familiari coadiuvanti e soci di imprese artigiane, occupati nel luogo dei lavori;
  • i familiari coadiuvanti e soci di imprese non artigiane, occupati nel luogo dei lavori.

In particolare, con riferimento alla retribuzione, devono essere computate tutte le retribuzioni che si presume saranno erogate, ai lavoratori impegnati nel cantiere, dalla data di inizio lavori fino al 31/12 dello stesso anno, senza rapportarle alla effettiva durata del cantiere.

Variazione denuncia DNL Temp

Le variazioni ammesse per la DNL Temp sono esclusivamente quella della proroga dei lavori e quella della sospensione dei lavori di carattere temporaneo.

Qualora sopraggiungano quesiti riguardanti variazioni diverse da quelle menzionate (modifica dell’importo dei lavori ovvero chiusura anticipata degli stessi) è necessario che l’utente effettui la comunicazione all’indirizzo PEC della struttura competente in quanto la proceduta non consente di variare questa tipologia di dati.

Omessa denuncia DNL temp

L’omessa denuncia all’INAIL dell’inizio di un nuovo lavoro temporaneo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 25,82 a 154,94 euro.

Dispensa dall’obbligo

Il datore di lavoro può richiedere all’INAIL l’esonero dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori, purché questi siano comunque classificabili nell’ambito di una delle lavorazioni già denunciate, qualora:

  • nel cantiere non siano impegnate più di cinque persone e la durata non sia superiore a quindici giorni di calendario;
  • si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità;
  • se ne ravvisi l’opportunità per fatti comprovabili.

N.B. È sufficiente una sola delle condizioni per far scattare l’obbligo.

L’istanza prevede, però, che il datore di lavoro dichiari la sussistenza delle condizioni necessarie per l’ottenimento dell’esonero, includendo la descrizione dettagliata delle attività da svolgere: si avvia così un procedimento amministrativo che si conclude con l’emissione da parte della Sede INAIL competente del provvedimento di dispensa entro trenta giorni dall’istanza.

In caso di mancanza dei presupposti per la concessione, la sede emetterà un provvedimento motivato di rigetto. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Presidente INAIL per il tramite della Direzione Regionale competente per territorio nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato.

L’INAIL, nella nota operativa n. 3834 dell’8 aprile 2022, ha previsto per il datore di lavoro la dispensa dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.

Fonte IPSOA.it