Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) contiene modifiche in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. L’istanza di accesso alle integrazioni deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’INPS, con il messaggio 26 maggio 2020, n. 2183, fornisce indicazioni in merito al termine di presentazione delle domande e alla penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il termine.
Tali indicazioni riguardano solo i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, per gli altri casi l’Istituto fornirà indicazioni con circolare di prossima emanazione.
Fonte INPS.it