Diramate le diposizioni attuative per le strutture dell’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione in applicazione delle misure stabilite per i Comuni rientranti nella “zona rossa”
Sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione e tutti gli adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 nei Comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In seguito all’emanazione del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha diramato le disposizioni attuative alle strutture dell’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione affinché vengano sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari, nonché gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti e cartelle di pagamento nei Comuni compresi nella “zona rossa”.
La sospensione riguarda i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall’allegato 1 al Dpcm del 23 febbraio 2020.
Nello specifico, si tratta dei comuni di
- Codogno,
- Castiglione d’Adda,
- Casalpusterlengo,
- Fombio,
- Maleo,
- Somaglia,
- Bertonico,
- Terranova dei Passerini,
- Castelgrande
- San Fiorano, in Provincia di Lodi,
- Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova.
Infine, per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi Comuni, non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Fonte FiscoOggi.it