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Covid-19: il Dl “Cura Italia” è Ufficiale a tutti gli effetti

Versamenti e adempimenti fiscali in stand-by fino a maggio, crediti d’imposta per botteghe e negozi, premi per chi ha svolto la propria attività presso la sede di lavoro e tanto altro

Emergenza coronavirus. Dopo le immediate misure restrittive indispensabili per arginare la diffusione incontrollata dell’epidemia, il Governo ha varato un corposo provvedimento con straordinari interventi tesi, tra l’altro, al sostegno della liquidità di famiglie, lavoratori e imprese colpite dalle conseguenze dell’allarme sanitario.

Queste le disposizioni di carattere fiscale racchiuse negli articoli da 60 a 71 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, che conta 127 articoli con importanti misure di potenziamento sia del sistema sanitario nazionale sia in favore degli altri operatori pubblici e privati che, a vario titolo, stanno collaborando per fronteggiare l’espansione del contagio.

Mini proroga per i debiti verso le Pa

Slittano al 20 marzo 2020 tutti i pagamenti da effettuare nei confronti delle pubbliche amministrazioni scaduti il 16 marzo (articolo 60).

Stop ai versamenti di ritenute, contributi e premi assicurativi

Con l’articolo 61 il Dl estende le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020, emanate in prima battuta per il settore turistico-alberghiero, a una platea di contribuenti molto più ampia che va dalle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ai gestori di servizi di intrattenimento sia ludico sia culturale, passando per coloro che si occupano di asili nido o di servizi di assistenza diurna per minori disabili e per quelli che svolgono servizi di trasporto, nonché coloro che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub o musei, biblioteche, archivi e monumenti storici e per finire alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale. Lunghissimo è l’elenco dei soggetti interessati rinvenibile al comma 2 dell’articolo 61. Per tutti questi contribuenti viene disposta la sospensione del versamento delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il prossimo 31 maggio 2020 (cioè 1° giugno, perché il 31 maggio è domenica), oppure rateizzati in un massimo di cinque quote mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

In particolare, per il mondo dello sport in generale, la sospensione dei versamenti si spingerà fino al 30 giugno.

E anche agli adempimenti e ai versamenti fiscali e contributivi

L’articolo 62 “congela”, inoltre, ogni ulteriore adempimento fiscale, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (ad esempio, trasmissione comunicazioni, invio dati, presentazione dichiarazioni annuali Iva, eccetera) con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, spostandolo al 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

Lo stesso articolo dispone, poi, riguardo ai pagamenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, lo stop ai versamenti da autoliquidazione relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Il comma 3 dell’articolo in esame dispone che la sospensione dei versamenti Iva si applica, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi percepiti, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

E inoltre, anche per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, costituenti la prima zona rossa, restano comunque valide le disposizioni emanate con il Dm del 24 febbraio scorso.

La ripresa dei versamenti per tutti i contribuenti sopra menzionati avverrà entro il 31 maggio in un’unica soluzione o tramite rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo.

La disposizione in esame, infine, stabilisce che i contribuenti che, nel 2019, hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, per gli stessi “incassi”, eventualmente realizzati tra l’entrata in vigore del “Cura Italia” e il 31 marzo prossimo, non subiranno l’effettuazione delle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Quelli che si avvalgono di tale opzione devono presentare un’apposita dichiarazione dalla quale risultino i requisiti per accedervi, poi, procedono al versamento con gli stessi tempi e i medesimi abbuoni in termini di sanzioni e interessi di tutti gli altri (1° giugno 2020 – il 31 maggio come detto è domenica – o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020).

Un premio per chi ha lavorato fuori casa

Ai lavoratori dipendenti, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40mila euro, spetta, a norma dell’articolo 63, un premio esentasse, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti fuori dalle mura domestiche, nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Gli interessati si vedranno riconoscere l’incentivo nella retribuzione del mese di aprile o, al massimo, entro il termine di conguaglio di fine anno.

Due crediti antivirus

Per dare impulso alle attività di sanificazione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio da Covid-19, l’articolo 64 riconosce, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20mila euro. Il credito, che sarà “regolato” in trenta giorni – dalla data di entrata in vigore del “Cura Italia” – con un decreto ministeriale, spetta fino a esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.

Per risarcire dei mancati introiti derivanti dalla chiusura forzata, finalizzata a contenere la diffusione del coronavirus, di moltissimi negozi e botteghe, con l’articolo 65, il Governo ha previsto, per gli esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito andrà utilizzato esclusivamente in compensazione.

Un grazie alla beneficenza

La norma, all’articolo 66, afferma che le erogazioni liberali in denaro e in natura, elargite nell’anno 2020, a sostegno finanziario delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, sono detraibili dall’imposta sul reddito nella misura del 30%, per un importo non superiore a 30mila euro.

La stessa tipologia di “finanziamento”, per i titolari di reddito d’impresa, diventa invece deducibile così come stabilisce l’articolo 27 della legge n. 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Anche il fisco resta a casa

L’articolo 67 cristallizza, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, tutte le attività degli uffici degli enti impositori: sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, e, altresì, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

E pure la riscossione

Con l’articolo 68 sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, Le somme andranno versate in unica soluzione entro la fine di giugno. Stessa sorte per gli obblighi, in termini di pagamenti, di chi si è avvalso della rottamazione-ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea o del saldo e stralcio: il termine per ricominciare a versare le rate è differito al prossimo 31 maggio (1° giugno).

Mano tesa anche per i mancati giochi

Il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. L’articolo 69 dispone, in particolare, che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. In particolare, la prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. In più, per tutto il periodo di sospensione, cioè da marzo a maggio, le sale bingo non dovranno alcun canone.

Più risorse per chi difende i confini dal virus

Per il 2020, stabilisce l’articolo 70, otto milioni di euro in più all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per ricompensare le prestazioni di lavoro straordinario derivanti dall’aumento dei controlli nei porti, negli aeroporti e nelle dogane poste ai confini nazionali terrestri, finalizzati sempre al contrasto della diffusione del Covid-19.

L’articolo 71 chiude il capitolo delle “misure fiscali” del decreto “Cura Italia”, prevedendo forme di menzione per chi decide di non avvalersi delle sospensioni ed effettua i versamenti sospesi, dandone comunicazione al ministero dell’Economia e delle Finanze.

Fonte FiscoOggi.it

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