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Coronavirus – fase 3: integrazione delle misure di contenimento

Previste nuove misure di contenimento dell’emergenza con il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020.

Il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 integra le disposizioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020.

Consente le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione dei Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sono sospese le attività convegnistiche o congressuali ad eccezione di quelle a distanza. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

I corsi di formazione, i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture, gli esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e i corsi in materia di salute e sicurezza sono consentiti a condizione che siano rispettate le disposizioni regionali e le misure del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.

Le disposizioni del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione dell’art. 1, co. 1, lett. d, che si applica dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Restano salvi i diversi termini previsti dal D.P.C.M..

Approfondimenti: 

Fonte INAIL

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