L’Istituto, con https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14036, indica le modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
La circolare illustra i termini e le modalità di rendicontazione per le fattispecie oggetto di conguaglio, fornendo le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione Pubblica.
I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza di gennaio 2023 (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2023 (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.
Fonte INPS.it