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Contratto a termine: il diritto di precedenza è attivabile anche durante il rapporto di lavoro

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Con la sentenza n. 19348 del 2024, la Corte di Cassazione ha legittimato la possibilità del lavoratore di esercitare il diritto di precedenza, in un rapporto a tempo determinato, già in costanza del rapporto di lavoro e non solo al suo termine.

L’attivazione del diritto di precedenza, in un rapporto a tempo determinato, è esercitabile già nel corso del rapporto di lavoro. Questa è l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione all’art. 5, del D.Lgs. n. 368/2001.

Si tratta della sentenza n. 19348 del 2024, la quale ha, per l’appunto, legittimato la possibilità del lavoratore di esercitare il diritto di precedenza già in costanza del rapporto di lavoro e non solo a termine.

Applicazione anche ai nuovi contratti a termine: disposizioni a confronto

Ma perché questa sentenza ci deve interessare per quanto la norma (D.Lgs. n. 368/2001) a cui si riferisce non è più attiva? Perché la nuova disposizione riguardante il diritto di precedenza, contenuta nell’

art. 24, del D.Lgs. n. 81/2015, riprende il tenore della precedente disposizione e come tale ripropone la possibilità, evidenziata dalla Cassazione, anche sui nuovi contratti a termine.

Queste le due disposizioni a confronto:

  • art. 5, commi 4-quater e 4-sexies, del D.Lgs. n. 368/2001
  • “4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, …, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
  • 4-sexies. Il diritto di precedenza … può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro … sei mesi … dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.”
  • art. 24, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 81/2015
  • “1. …, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
  • Il diritto di precedenza … può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro …. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.”

Ma prima di focalizzarci sull’interpretazione fornita dai giudici di Cassazione, vediamo, nel concreto, di quale diritto stiamo parlando.

Disciplina del diritto di precedenza

Il legislatore, all’art. 24, del D.Lgs. n. 81/2015 (così come all’ex art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001), ha previsto la possibilità per i lavoratori che nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, di avvalersi del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà, in tal senso, al datore di lavoro, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero entro tre mesi nel caso in cui si tratti di contratti a termine per motivi stagionali.

Il diritto di precedenza, poi, si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

La sentenza n. 19348 del 2024

Tornando alla sentenza della Corte di Cassazione, i supremi giudici hanno evidenziato come la possibilità, per il lavoratore, di avvalersi del diritto di precedenza abbia origine già in costanza del rapporto di lavoro a termine. Infatti, i giudici fanno notare come il legislatore abbia previsto soltanto un dies ad quem e cioè il giorno in cui scade il termine per avvalersi di tale diritto (entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro); termine che non è preclusivo dell’esercizio del diritto di precedenza in costanza di rapporto.

Infatti, la norma non ha previsto alcun dies a quo, ma solo il requisito soggettivo per il suo esercizio (al superamento dei 6 mesi con uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda). Ragion per cui, il lavoratore a termine, che abbia il requisito soggettivo (abbia effettuato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi con contratti a termine) può, dal momento della sua maturazione e “fino a” sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi (decorrenti dal suo esercizio così come manifestato).

In definitiva, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio.

Fonte IPSOA.it