ll Consiglio dei Ministri, nella riunione del 2 luglio 2018, ha approvato il decretolegge che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio.
La stipula di contratti a tempo determinato potrà continuare ad essere “acausale” soltanto in caso di durata non superiore a 12 mesi. Sarà invece in ogni caso necessario apporre una causale in caso di rinnovi successivi al primo contratto a termine o anche dal primo contratto di assunzione se di durata superiore a 12 mesi. Ridotto il limite massimo di durata complessiva di rapporti a termine a 24 mesi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore..
La causale da apporre al contratto deve essere connessa ad esigenze:
- temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
- sostitutive;
- relative ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del Ministero del
Una copia del contratto, necessariamente stipulato in forma scritta, dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
L’impugnazione del contratto è consentita entro il termine di 270 giorni. Scende da 5 a 4 il numero massimo di proroghe, previo espresso consenso del lavoratore, e comunque entro il limite dei trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti, pena la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
A differenza di quanto previsto dalle precedenti bozze, il decreto non prevede l’abrogazionedella tipologia di contratto di somministrazione a tempo indeterminato.
Al lavoratore da somministrare, assunto a tempo determinato, dovrà dunque essere applicata la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, fatte salve speciali previsioni di legge.
In tutti i casi di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, sarà previsto un contributo previdenziale aggiuntivo pari allo 0,5% per ogni rinnovo a partire dal secondo. Tale aliquota contributiva va dunque a sommarsi al contributo di finanziamento della NaspI, già in vigore e pari all’1,40%, al cui versamento sono obbligati i datori di lavoro che occupano lavoratori a tempo determinato. Stante la medesima natura dei due contributi, appare plausibile la possibilità di recuperare questo onere in caso di successiva conversione del rapporto a tempo indeterminato.
(Fonte IPSOA)