Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è connesso alla stipula di contratti difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Con la circolare INPS 29 aprile 2022, n. 55 l’Istituto indica le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per il 2020. Fornisce le informazioni sulle aziende coinvolte, sulla cumulabilità dello sgravio con la Decontribuzione Sud e sugli adempimenti delle strutture territoriali. Fornisce, inoltre, le istruzioni per il calcolo della riduzione contributiva e per la compilazione del flusso UNIEMENS.
Fonte INPS.it