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Contratti a tempo determinato e decreto Dignità: ultimi giorni per il periodo transitorio

Dal prossimo 1° novembre assunzioni a termine nonché proroghe e rinnovi di contratti a termine saranno soggetti alle nuove disposizioni introdotte dal decreto Dignità.

Le disposizioni della legge n. 96/18 (che ha convertito il D.L. n. 87/2018, noto come “Decreto Dignità”) prevedono che i contratti a termine avviati a partire dal 14 luglio 2018 rispettino i seguenti limiti:

Resta ferma la previsione secondo la quale un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettoratoterritoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato data della stipulazione.

Il decreto Dignità prevede un elenco tassativo di causali giustificative dell’apposizione del termine al contratto:

Le medesime causali devono altresì giustificare qualsiasi rinnovo, ovvero la stipula di un nuovo rapporto a termine con un soggetto che è già stato in forza in azienda, anche se per effetto dello stesso non si superi il tetto dei 12 mesi. In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Oltre ai nuovi contratti, dal 1° novembre il Decreto Dignità si applica a qualsiasi proroga o rinnovo anche se relativi a rapporti avviati prima dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018 (14 luglio 2018) e pertanto soggetti alle vecchie regole del Jobs Act (D. Lgs. n. 81/15) che, si ricorda, prevedevano:

Esempio: assunzione a tempo determinato effettuata in data 10 giugno 2018 Scadenza del contratto: 10 novembre 2018

La proroga è soggetta alle nuove norme: obbligo di causali nel caso in cui la scadenza superi la data del 10 giugno 2019, sono ammesse al massimo ulteriori 3 proroghe e i mesi complessivi a termine non potranno eccedere i 24.

Il 31 ottobre finirà il cosiddetto periodo transitorio introdotto dalla legge n. 96/2018 (che ha convertito in legge il Decreto Dignità e previsto l’applicazione integrale delle nuove regole dal 1° novembre).

La progressiva applicazione delle nuove norme sul contratto a termine si può così dividere:

Roma, 29 ottobre 2018

(Fonte IPSOA)

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