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Congedo parentale: modalità di calcolo dei periodi fruiti durante le festività di fine anno

Con riferimento al congedo parentale, il datore di lavoro, in quanto soggetto che anticipa nel cedolino paga le indennità spettanti ai lavoratori tutelati dall’INPS, deve prestare la massima attenzione al computo dei periodi di spettanza di questo istituto. L’applicazione delle regole di calcolo previste dalla legge, infatti, si complica nel caso in cui, come accade nel mese di dicembre, il congedo sia intervallato da ferie o festività senza che ci sia ripresa dell’attività lavorativa tra i vari periodi di assenza del dipendente.

La legge (art. 32 D.Lgs. n. 151/2001) definisce le modalità di fruizione del congedo parentale, su base oraria o giornaliera, e le regole precise in base alle quali bisogna determinare la durata di ciascun periodo di astensione dal lavoro.

La contrattazione collettiva di settore ha inoltre il potere di stabilire le modalità di fruizione specifiche del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Regole generali

Il diritto al congedo parentale compete:

Come detto, la contrattazione collettiva di settore ha il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Per il personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, per tener conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Modalità di fruizione

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto; in tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

Il congedo a ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità.

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera, mensile od oraria). Pertanto, giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Congedo parentale e giorni festivi o di ferie

Quest’anno le festività natalizie e di fine anno si pongono proprio al centro della classica settimana lavorativa:

Inoltre, sono numerose le aziende che approfittano proprio dei periodi coincidenti con le festività per completare la fruizione delle ferie spettanti ai lavoratori dipendenti.

In questo caso, occorre prestare particolare attenzione alle regole di computo del congedo parentale, poiché:

Per conteggiare i periodi di congedo parentale fruito, posto che il legislatore ne prevede la spettanza su base mensile, bisogna tenere conto dei seguenti criteri di computo:

Ciò in quanto, qualora la fruizione del congedo avvenga frazionatamente, il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda di richiesta. Qualora, a seguito di un periodo di congedo parentale, il genitore fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo poi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta), cadenti nell’intervallo tra il congedo parentale e le ferie o la malattia, non vanno computati nel periodo di congedo parentale. Qualora si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale e un successivo periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano nei periodi, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.

Presentazione della domanda

I genitori che intendano avvalersi del congedo parentale devono, salvo casi di oggettiva impossibilità, preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

Le clausole della contrattazione collettiva già vigenti al 25 giugno 2015 continuano a essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti. Pertanto, i termini di preavviso minimi restano fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.

Le domande di congedo parentale vanno presentate in modalità telematica.

In caso di richiesta di congedo parentale a ore, nella fase transitoria, la richiesta all’INPS è presentata mediante un’apposita domanda on-line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile e in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on-line.

Nella domanda di congedo parentale a ore, il genitore dichiara:

L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on-line”.

Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l’applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:

Fonte IPSOA.it

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