Con sentenza n. 4951/2019, la Corte di Cassazione, riferendosi alle previsioni dell’art. 3 della legge n. 142/2001 e dell’art. 7 della legge n. 248/2007, ha previsto che ai lavoratori delle società cooperative deve essere assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali previsti per analoghe mansioni dal CCNL di settore o della categoria affine, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale principio non contraddice il principio del pluralismo di associazione sancito dalla nostra Costituzione, in quanto la scelta operata a suo tempo dal Legislatore di garantire dei minimi inderogabili non impedisce al datore di lavoro cooperativo di individuare un contratto collettivo da applicare. La scelta dei minimi complessivi inderogabili va correlata anche a quanto affermato dall’art. 36 della Costituzione ed è una finalità legittima destinata a combattere forme di dumping salariale.
(Fonte Dottrina del lavoro)