Il decreto Rilancio, modificando il decreto Cura Italia, ha disposto che i trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le nove settimane (ovvero oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nelle cosiddette zone rosse e zone gialle), prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro.
L’INPS verifica il rispetto dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede al pagamento diretto della prestazione nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
La nuova domanda di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) può essere trasmessa all’INPS dal 18 giugno 2020. L’Istituto autorizza le domande e dispone l’anticipazione del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento delle domande stesse.
La domanda dovrà essere inoltrata dal datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, al fine di non vanificare l’obiettivo che la norma si prefigge, che è quello di garantire una disponibilità economica al lavoratore nel più breve tempo possibile.
La disciplina dell’anticipo del pagamento diretto si applica anche ai trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO), limitatamente alle domande presentate anche in questo caso dal 18 giugno 2020.
La circolare INPS 30 giugno 2020, n. 78, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce tutte le indicazioni operative per la presentazione della domanda di pagamento diretto con anticipo del 40% e chiarisce le modalità di istruttoria, di calcolo della misura e di pagamento dell’anticipazione.
Fonte INPS.it